Legge regionale 5 agosto 2014, n. 20
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA REGIONE
Bollettino Ufficiale n. 10 del 6 agosto 2014
Art. 5
(Organi delle società)
1. Per quanto concerne le società di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), e quelle comunque a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, qualora sia previsto come organo di governo il Consiglio di Amministrazione, la composizione degli organi e la determinazione degli emolumenti da corrispondere è disciplinata dalle vigenti disposizioni nazionali.
2. Tenuto conto della tipologia dell’attività svolta e della finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale può emanare indirizzi alle società di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), che prevedano modifiche statutarie volte alla nomina di un amministratore unico.
Note del Redattore:
Comma inserito dall'art. 14 della l.r. 29 dicembre 2014, n. 41 e così modificato dall'art. 32 della l.r. 30 dicembre 2015, n. 29 .