Legge regionale 5 agosto 2014, n. 20
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA REGIONE
Bollettino Ufficiale n. 10 del 6 agosto 2014
Art. 13
(Trasformazioni società partecipate)
1. Al fine di semplificare e razionalizzare le attività propedeutiche all'innovazione ed allo sviluppo, nonché di contenere i costi e le spese generali, la Giunta regionale può prevedere la confluenza nell'istituendo Consorzio o Società consortile, di cui all’articolo 12, di altre società di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), sulla base di apposito piano industriale.(3)
2. Al fine di perseguire gli obiettivi della presente legge, la Giunta regionale può prevedere, tramite i necessari indirizzi nel caso di società a controllo indiretto, la trasformazione in Consorzio o Società consortile anche di altre società di cui all’articolo 2.(4)
Note del Redattore:
Comma inserito dall'art. 14 della l.r. 29 dicembre 2014, n. 41 e così modificato dall'art. 32 della l.r. 30 dicembre 2015, n. 29 .