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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 5 agosto 2014, n. 20

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA REGIONE

Bollettino Ufficiale n. 10 del 6 agosto 2014

Art. 13
(Trasformazioni società partecipate)
1. Al fine di semplificare e razionalizzare le attività propedeutiche all'innovazione ed allo sviluppo, nonché di contenere i costi e le spese generali, la Giunta regionale può prevedere la confluenza nell'istituendo Consorzio o Società consortile, di cui all’articolo 12, di altre società di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), sulla base di apposito piano industriale.(3)

Comma così modificato dall'art. 14 della l.r. 29 dicembre 2014, n. 41 .

2. Al fine di perseguire gli obiettivi della presente legge, la Giunta regionale può prevedere, tramite i necessari indirizzi nel caso di società a controllo indiretto, la trasformazione in Consorzio o Società consortile anche di altre società di cui all’articolo 2.(4)

Comma così modificato dall'art. 14 della l.r. 29 dicembre 2014, n. 41 .