Legge regionale 5 agosto 2014, n. 20
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA REGIONE
Bollettino Ufficiale n. 10 del 6 agosto 2014
Art. 12
(Trasformazione della natura societaria di Datasiel S.p.A.)
1. Al fine di perseguire gli obiettivi della presente legge, la Giunta regionale procede alla trasformazione della natura societaria della Società Datasiel Sistemi e Tecnologie di Informatica, di cui alla l.r. 17/1985 e successive modificazioni e integrazioni, da Società per Azioni a Consorzio o Società consortile.
1 bis. L’organo amministrativo del Consorzio o Società consortile è costituito da un Amministratore Unico nominato dal Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria a maggioranza assoluta. (1)
2. Alla nuova forma societaria partecipano gli enti del Sistema Informativo Regionale Integrato (SIIR), di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell’informazione in Liguria) e successive modificazioni e integrazioni e possono aderire gli enti pubblici di cui all'articolo 6 della medesima legge.(2)
3. Al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse ed attività della società, totalmente partecipata dall’Azienda sanitaria locale n. 4 - Chiavarese, Tetig, s.r.l., che svolge in prevalenza servizi strumentali alla ricerca e sperimentazione in tecnologie per l’amministrazione sanitaria, l’Azienda sanitaria locale n. 4 - Chiavarese adotta i provvedimenti necessari a far confluire tale società nella nuova forma societaria. Tale operazione si realizza nei modi e con le garanzie previste dall’articolo 2112 del codice civile .
4. Dalla data di effetto della trasformazione di Datasiel da S.p.A. a Consorzio o Società consortile lo stesso esercita le funzioni assegnate a Datasiel S.p.A. dalla l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
5. La trasformazione della natura societaria di Datasiel S.p.A. si realizza nei modi e con le garanzie previste dall’articolo 2498 del codice civile; in particolare proseguono senza variazioni i rapporti di lavoro in essere.
Note del Redattore:
Comma inserito dall'art. 14 della l.r. 29 dicembre 2014, n. 41 e così modificato dall'art. 32 della l.r. 30 dicembre 2015, n. 29 .