Legge regionale 5 agosto 2014, n. 18
DISPOSIZIONI URGENTI DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2013, N. 33 (RIFORMA DEL SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE)
Bollettino Ufficiale n. 10 del 6 agosto 2014
Art. 1.
(Disposizioni attuative della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale)) (7)
1. Al fine di non interrompere il servizio di trasporto pubblico locale fino alla conclusione delle procedure avviate entro il 31 dicembre 2017 per l’affidamento del medesimo servizio, i soggetti esercenti continuano ad assicurare l’integrale e regolare prosecuzione delle attività e, in particolare, il rispetto degli obblighi e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste negli stessi contratti in scadenza o in eventuali successivi atti che regolino il rapporto contrattuale.
2. Le modalità di riparto delle risorse per i servizi di cui al comma 1 continuano ad essere disciplinate dall’articolo 29 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, fino all’operatività del nuovo modello di distribuzione del Fondo regionale trasporti previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria 27 giugno 2017, n. 7 (Atto di programmazione in materia di trasporto pubblico regionale e locale ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettere a) e c) della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale)).
Note del Redattore: