Legge regionale 11 luglio 2014, n. 17
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI
Bollettino Ufficiale n. 9 del 16 luglio 2014
Art. 7
(Limitazioni ed autorizzazioni speciali)
1. I comuni, sulla base degli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale, possono:
a) ulteriormente limitare o vietare la raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell’ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biobiotici o abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco;
b) (Omissis) (3)
c) disporre, per motivi di salvaguardia dell’ecosistema, limitazioni temporali alla raccolta dei funghi solo per periodi definiti e consecutivi;
d) vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi in pericolo di estinzione.
2. I comuni, prima di stabilire le limitazioni e le autorizzazioni speciali di cui al comma 1, sentono i consorzi di cui all’articolo 9, ove costituiti.
2 bis. Per documentati scopi scientifici o didattici la Regione Liguria, attraverso l’Ispettorato agrario regionale, rilascia speciali autorizzazioni per la raccolta di qualsiasi specie di fungo. (4)
Note del Redattore:
Lettera già modificata dall'art. 4 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8 e così successivamente modificata dall'art. 5 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 1 .
Comma così sostituito dall'art. 7 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 1 . Vedi anche disposizione transitoria prevista all'art. 10 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 1 .