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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 11 luglio 2014, n. 17

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI

Bollettino Ufficiale n. 9 del 16 luglio 2014

Art. 3
(Ambiti di raccolta)
1. Nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge, la raccolta dei funghi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti di qualsiasi natura, secondo gli usi.
2. E’ fatta salva la possibilità per gli enti Parco e per i comuni montani, previa autorizzazione della Regione, individualmente o in forma associata, e dei proprietari ricadenti nel territorio di competenza, laddove non sussistano le condizioni di cui al comma 3, di subordinare l’esercizio della raccolta sul territorio di competenza, previa adozione di uno specifico regolamento, al versamento di un corrispettivo monetario da destinare in misura non inferiore al 50 per cento ad interventi di salvaguardia e miglioramento boschivo. Analogamente, ma limitatamente al periodo di durata previsto dalla concessione, tale opportunità è prevista anche per i gestori, pubblici e privati, di foreste di proprietà pubblica. (24)

Comma così modificato dall'art. 1 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 1.

3. Il proprietario, singolo o associato, eventualmente anche mediante la partecipazione ai consorzi di cui all’articolo 9, può tuttavia riservarsene la raccolta a fini economici, anche ai sensi dell’articolo 841 del Codice Civile, con la semplice apposizione di cartelli e tabelle lungo il confine dei terreni ad una distanza tale che essi risultino visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello siano visibili tanto il precedente che il successivo; i cartelli devono recare l’indicazione “Proprietà privata” ovvero la denominazione del consorzio o dell’ente con la scritta a stampatello ben evidenziata e leggibile da terra “Raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del bosco riservata”.
4. Sono fatti salvi gli usi civici minori di cui all’articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge con modificazioni del Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel regno, del Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1484 e del Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 895 sulla stessa materia).

Note del Redattore:

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Lettera già modificata dall'art. 4 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8 e così successivamente modificata dall'art. 5 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 1 .

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Comma così sostituito dall'art. 7 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 1 . Vedi anche disposizione transitoria prevista all'art. 10 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 1 .

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Lettera così modificata dall'art. 72 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .