Legge regionale 11 luglio 2014, n. 17
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI
Bollettino Ufficiale n. 9 del 16 luglio 2014
Art. 24
(Norma finale)
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni di cui alla legge 352/1993 e successive modificazioni ed integrazioni ed al d.p.r. 376/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
Note del Redattore:
Lettera già modificata dall'art. 4 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8 e così successivamente modificata dall'art. 5 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 1 .
Comma così sostituito dall'art. 7 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 1 . Vedi anche disposizione transitoria prevista all'art. 10 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 1 .