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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 11 luglio 2014, n. 17

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI

Bollettino Ufficiale n. 9 del 16 luglio 2014

Art. 15
(Corsi di formazione micologica)
1. La Regione programma i corsi di formazione per il conseguimento dell’attestato di micologo secondo le modalità contenute nel decreto del Ministero della Sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell’attestato di micologo).
2. Gli enti pubblici e privati che intendono organizzare i corsi di cui al comma 1 presentano alla Regione, per l’approvazione, la richiesta della gestione del corso.

Note del Redattore:

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Lettera già modificata dall'art. 4 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8 e così successivamente modificata dall'art. 5 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 1 .

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Comma così sostituito dall'art. 7 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 1 . Vedi anche disposizione transitoria prevista all'art. 10 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 1 .

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Lettera così modificata dall'art. 72 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .