Legge regionale 11 luglio 2014, n. 17
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI
Bollettino Ufficiale n. 9 del 16 luglio 2014
Art. 14
(Attestato di micologo)
1. L’attività di riconoscimento e di controllo dei funghi è svolta dai soggetti in possesso dell’attestato di micologo e iscritti nel registro dei micologi. (9)
Note del Redattore:
Lettera già modificata dall'art. 4 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8 e così successivamente modificata dall'art. 5 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 1 .
Comma così sostituito dall'art. 7 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 1 . Vedi anche disposizione transitoria prevista all'art. 10 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 1 .