Legge regionale 10 luglio 2014, n. 16
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO SANITARIO
Bollettino Ufficiale n. 9 del 16 luglio 2014
Art. 2
(Modifiche e abrogazione di norme)
1. Al comma 1 dell’articolo 75 bis della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
la Croce Rossa Italiana
”, sono sostituite dalle seguenti: “i comitati della Croce Rossa Italiana
” e le parole: “che esercitano attività di trasporto sanitario
” sono soppresse.2. Al comma 2 dell’articolo 75 bis della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole “
della Croce Rossa
” sono sostituite dalle seguenti: “dei comitati della Croce Rossa
” e le parole: “che esercitano attività di trasporto sanitario
” sono soppresse.3. L’articolo 75 ter della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.
4. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 24/1994 , le parole: “
convenzionate ai sensi dell’
articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’
articolo 42 bis, comma 2, della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni
”.5. Il comma 2 dell’articolo 7 e l’articolo 8 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 24 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’esercizio del trasporto sanitario di infermi e infortunati) sono abrogati.