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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 giugno 2014, n. 13

TESTO UNICO DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI PAESAGGIO.

Bollettino Ufficiale n. 8 dell' 11 giugno 2014

Art. 15
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Nei comuni che non abbiano adottato il PUC entro il 31 dicembre 2026, non possono essere rilasciate autorizzazioni paesaggistiche aventi ad oggetto interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione edilizia; sono comunque autorizzabili gli interventi per la realizzazione di opere pubbliche da parte di amministrazioni ed enti competenti, gli interventi aventi ad oggetto attività produttive e le opere necessarie per la pubblica o privata incolumità. Tale divieto cessa di operare a far data dall’adozione del PUC o del PSI a norma della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni. (6)

Comma già modificato dall'art. 3 della legge regionale 8 febbraio 2017, n. 1, successivamente modificato dall'art. 2 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 21 , ulteriormente modificato dall'art. 12 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6, nuovamente modificato dall'art. 17 della legge regionale 15 luglio 2022, n. 7 nuovamente modificato dall'art. 35 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16 e così nuovamente modificato dall'art. 18 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20.

2. Le Commissioni locali per il paesaggio istituite ai sensi della legge regionale 5 giugno 2009, n. 22 (Attuazione degli articoli 159, comma 1, 148 e 146, comma 6, Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche e integrazioni) continuano ad operare fino alla scadenza dell’Amministrazione in carica, come stabilito ai sensi dell’articolo 11, comma 3, fermo restando quanto disposto al comma 3 per i comuni aventi popolazione fino a cinquemila abitanti o tremila abitanti se già appartenenti ad ex comunità montane.
3. Entro il 31 dicembre 2014 i comuni devono assumere i provvedimenti necessari per l’ottemperanza ai requisiti di cui all’articolo 9, comma 2. I comuni aventi popolazione fino a cinquemila abitanti, ovvero fino a tremila abitanti se già appartenenti ad ex comunità montane sono tenuti ad ottemperare ai suddetti requisiti in forma associata secondo quanto previsto all’articolo 10, comma 1, primo periodo e all’articolo 11, comma 1, ultimo periodo. La mancata ottemperanza a quanto sopra determina l’immediata operatività del regime di divieti e restrizioni stabilito all’articolo 8, comma 2.
4. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano nei confronti delle istanze di autorizzazione paesaggistica e dei procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica e di vigilanza o di irrogazione delle sanzioni paesaggistiche già avviati alla data della sua entrata in vigore.
5. La Regione provvede alla nomina della Commissione regionale di cui all’articolo 4 entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.
6. L’Albo regionale dei membri esperti in materia di bellezze naturali di cui all’articolo 3 della legge regionale 21 agosto 1991, n. 20 (Riordino delle competenze per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali) e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dalla Regione a norma dell’articolo 7 del presente testo unico entro il 30 aprile 2015. soggetti già iscritti all’Albo regionale degli esperti in materia di bellezze naturali sono iscritti d’ufficio al nuovo Albo, previo aggiornamento del relativo curriculum entro il 28 febbraio 2015.

Note del Redattore:

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Articolo aggiunto dall'art. 11 della legge regionale 7 aprile 2015, n. 12 .

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Lettera già sostituita dall'art. 44 della legge regionale 18 novembre 2016, n. 29 e così ulteriormente modificata dall'art. 46 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .