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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 giugno 2014, n. 13

TESTO UNICO DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI PAESAGGIO.

Bollettino Ufficiale n. 8 dell' 11 giugno 2014

Art. 9
(Funzioni delegate ai comuni)
1. Ai comuni sono delegate le funzioni in materia di paesaggio di seguito indicate:
a) il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche ai sensi degli articoli 146 e 147 del Codice, ivi compreso il rilascio dei provvedimenti relativi alle istanze di condono edilizio, per gli interventi pubblici o privati non rientranti fra quelli riservati alla competenza autorizzativa della Regione in base all’articolo 6;
b) il rilascio dei provvedimenti relativi alle istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’articolo 167 del Codice non rientranti fra quelli riservati alla competenza autorizzativa della Regione;
c) la vigilanza in via primaria sui beni paesaggistici tutelati ai sensi dell’articolo 12;
d) l’irrogazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 167 del Codice nei casi non rientranti nell’articolo 6, comma 2, e nell’articolo 8, comma 4, lettera f).
2. I comuni per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 devono:
a) essere dotati di Commissione locale per il paesaggio, di cui all’articolo 148 del Sito esternoCodice , costituente organo di supporto tecnico-scientifico, da istituire secondo le modalità previste all’articolo 11;
b) per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dei provvedimenti sulle istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica disporre anche di un responsabile tecnico dei procedimenti in materia paesaggistica, distinto dal responsabile dello sportello unico per l’edilizia (SUE) e da quello dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), da individuarsi nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 10, comma 1. Il nominativo del responsabile tecnico deve essere comunicato alla Regione, alla Provincia e alla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici della Liguria ed essere oggetto di successiva identica comunicazione in caso di sua variazione.

Note del Redattore:

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Articolo aggiunto dall'art. 11 della legge regionale 7 aprile 2015, n. 12 .

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Lettera già sostituita dall'art. 44 della legge regionale 18 novembre 2016, n. 29 e così ulteriormente modificata dall'art. 46 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .