Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 giugno 2014, n. 13

TESTO UNICO DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI PAESAGGIO.

Bollettino Ufficiale n. 8 dell' 11 giugno 2014

Art. 8
(Controllo della Regione sull’esercizio delle funzioni delegate ai comuni e verifica finale sulla conformità delle opere eseguite rispetto all’autorizzazione paesaggistica regionale)
1. La Regione vigila sull’osservanza delle disposizioni contenute nel Sito esternoCodice e nel presente testo unico da parte dei comuni delegati all’esercizio delle competenze in materia di paesaggio secondo le modalità previste ai commi 2 e 3.
2. In caso di accertata inosservanza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti all’articolo 9, comma 2, per l’esercizio delle funzioni delegate ai comuni, la Regione:
a) comunica tempestivamente al Comune interessato e alla Soprintendenza l’intervenuta operatività nel territorio comunale del divieto di rilasciare autorizzazioni paesaggistiche che abbiano ad oggetto interventi eccedenti il restauro e risanamento conservativo;
b) rilascia, fino a quando permane la situazione di inosservanza, le autorizzazioni paesaggistiche per la realizzazione di opere pubbliche nonché di opere a tutela della pubblica o privata incolumità.
3. Il regime di restrizioni di cui al comma 2 cessa di operare a seguito del positivo accertamento da parte della Regione della dimostrata ottemperanza del Comune ai requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica. L’accertamento è effettuato con provvedimento regionale da assumere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Comune del sopravvenuto possesso dei ridetti requisiti ed è comunicato immediatamente al Comune, nonché pubblicato nel sito informatico della Regione e nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL).
4. La Regione verifica la conformità delle opere eseguite rispetto alle autorizzazioni paesaggistiche dalla stessa rilasciate ai sensi dell’articolo 6 secondo le seguenti modalità:
a) dopo l’ultimazione dei lavori e contestualmente all’avvio presso il Comune interessato del procedimento per il rilascio del certificato di agibilità di cui all’articolo 37 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni o all’invio del certificato di collaudo finale di cui all’articolo 26, comma 10, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, o della comunicazione di fine lavori di cui all’articolo 21 bis, comma 9, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, il titolare dell’autorizzazione paesaggistica deve trasmettere alla struttura regionale competente la dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità delle opere eseguite rispetto al progetto oggetto dell’autorizzazione paesaggistica ed alle eventuali relative prescrizioni, corredata di documentazione fotografica di dettaglio relativa allo stato finale delle medesime opere con indicazione della data di riferimento;
b) la struttura regionale accerta, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento degli atti, se le opere eseguite sono conformi a quelle assentite con l’autorizzazione paesaggistica in rapporto alle eventuali relative prescrizioni, effettuando il raffronto della attestazione prodotta dal tecnico abilitato con la documentazione fotografica trasmessa;
c) decorso il termine di cui alla lettera b), la verifica di conformità finale delle opere eseguite si intende positivamente conclusa;
d) ove venga riscontrata, anche mediante sopralluogo, la difformità, in tutto o in parte, delle opere eseguite la Regione ordina la rimessione in pristino ai sensi dell’articolo 167 del Codice per conseguire la conformità delle opere eseguite alle previsioni e prescrizioni del progetto assentito con l’autorizzazione paesaggistica, assegnando all’interessato un congruo termine perentorio per provvedervi direttamente, e comunica tale provvedimento al Comune e alla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici della Liguria;
e) ferma restando la facoltà dell’interessato di presentare alla Regione, entro la scadenza del termine di cui alla lettera d), istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ove ricorrano le fattispecie previste dall’articolo 167, comma 4, del Codice, nel caso in cui, decorso il ridetto termine, permangano, in tutto o in parte, le difformità dalla suddetta autorizzazione paesaggistica, la Regione provvede d’ufficio, per mezzo del Prefetto, all’esecuzione in danno ai sensi dell’articolo 167, comma 3, del Codice, comunicando tali atti al Comune agli effetti dell’esercizio dei compiti di vigilanza e sanzionatori di natura urbanistico-edilizia nonché alla locale Soprintendenza;
f) le somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria nei casi di positivo accertamento di compatibilità paesaggistica a norma del citato articolo 167, comma 5, del Codice sono versate alla Regione.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto dall'art. 11 della legge regionale 7 aprile 2015, n. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera già sostituita dall'art. 44 della legge regionale 18 novembre 2016, n. 29 e così ulteriormente modificata dall'art. 46 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .