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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 giugno 2014, n. 13

TESTO UNICO DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI PAESAGGIO.

Bollettino Ufficiale n. 8 dell' 11 giugno 2014

Art. 7
(Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio)
1. La Regione istituisce l’Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio, nell’ambito del quale sono individuati i membri esperti dei quali i comuni devono avvalersi per la scelta dei componenti delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all’articolo 11.
3. Possono presentare domanda di iscrizione all’Albo regionale:
a) i soggetti che, alla data di presentazione dell’istanza, risultino iscritti, da almeno cinque anni, all’Albo professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, degli Ingegneri con laurea in Ingegneria civile o edile, dei Geologi e dei Dottori Agronomi e Forestali, degli Agrotecnici laureati, nonché i Geometri laureati oltre a quelli iscritti al medesimo Albo professionale, da almeno dieci anni, che abbiano frequentato con profitto un corso di specializzazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione. I soggetti sopraindicati devono dimostrare, attraverso la presentazione del proprio curriculum in formato europeo e di apposita documentazione, l’esperienza professionale maturata in materia di paesaggio mediante specifica illustrazione dell’attività di progettazione svolta in relazione a interventi su immobili soggetti a vincolo paesaggistico.(8)

Lettera modificata dall'art. 18 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 15 e così nuovamente modificata dall'art. 18 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20.

b) i dipendenti della pubblica Amministrazione in possesso, da almeno dieci anni, del diploma di laurea in Architettura o in Ingegneria civile o edile, in Geologia o in Scienze Agrarie e Forestali, a condizione che svolgano, da almeno cinque anni, la loro funzione nel settore della tutela del paesaggio e, comunque, i dipendenti della pubblica Amministrazione con dieci anni di esperienza nel settore.
4. Alla valutazione dei requisiti e dei titoli richiesti per l’inserimento nell’Albo provvede la struttura regionale competente avvalendosi del contributo di una Commissione di sette esperti composta da:
a) il Direttore generale del Dipartimento regionale competente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) il Dirigente della Struttura regionale urbanistica e tutela del paesaggio, o suo delegato;
c) il Direttore regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Liguria, o suo delegato;
d) il Soprintendente per i Beni architettonici e paesaggistici della Liguria, o suo delegato;
e) il Dirigente della Struttura regionale competente in Affari giuridici del territorio o suo delegato;
f) un esperto in materia di paesaggio designato dall’Università degli Studi di Genova;
g) un esperto in materia di paesaggio, designato congiuntamente dagli ordini professionali indicati al comma 3, lettera a).
5. La Commissione di cui al comma 4 è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica cinque anni. I componenti di cui al comma 4, lettere f) e g), possono essere rinominati una sola volta. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza di almeno quattro dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. I soggetti interessati all’iscrizione all’Albo sono tenuti a inviare le rispettive istanze alla Regione la quale provvede nei successivi novanta giorni nei modi stabiliti dal presente articolo. (12)

Comma così modificato dall'art. 18 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20.

7. Decadono di diritto dall’iscrizione all’Albo gli esperti che non partecipino ingiustificatamente a due successive conferenze di aggiornamento convocate dalla Regione a norma dell’articolo 3, comma 1, lettera b).
8. La Regione dichiara d’ufficio la decadenza nel caso indicato al comma 7.
9. Gli esperti decaduti dall’iscrizione all’Albo non possono richiedere la reiscrizione se non siano decorsi almeno cinque anni dalla pronuncia di decadenza.

Note del Redattore:

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Articolo aggiunto dall'art. 11 della legge regionale 7 aprile 2015, n. 12 .

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Lettera già sostituita dall'art. 44 della legge regionale 18 novembre 2016, n. 29 e così ulteriormente modificata dall'art. 46 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .