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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 giugno 2014, n. 13

TESTO UNICO DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI PAESAGGIO.

Bollettino Ufficiale n. 8 dell' 11 giugno 2014

Art. 2
(Competenze della Regione in materia di salvaguardia, tutela, valorizzazione del paesaggio e di controllo della sua gestione)
1. Alla Regione competono funzioni di salvaguardia, di tutela, di valorizzazione del paesaggio e di controllo dell’esercizio della gestione delle funzioni delegate nella materia e degli esiti degli interventi oggetto di autorizzazione paesaggistica regionale. La Regione esercita le proprie funzioni mediante:
a) l’individuazione dei beni paesaggistici da dichiarare di notevole interesse pubblico;
b) il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi individuati di rilevanza regionale all’articolo 6;
c) l’istituzione dell’Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio;
d) l’attività di indirizzo, di coordinamento e di formazione nei confronti sia dei comuni delegati all’esercizio della funzione di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, sia delle province competenti all’esercizio dei compiti di vigilanza in via sostitutiva sugli abusi paesaggistici e sulle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dai comuni in violazione della normativa statale e regionale in materia di paesaggio;
e) il controllo sulla gestione delle funzioni delegate esercitate in materia e sugli esiti dell’esecuzione degli interventi oggetto di autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione.

Note del Redattore:

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Articolo aggiunto dall'art. 11 della legge regionale 7 aprile 2015, n. 12 .

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Lettera già sostituita dall'art. 44 della legge regionale 18 novembre 2016, n. 29 e così ulteriormente modificata dall'art. 46 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .