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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 giugno 2014, n. 13

TESTO UNICO DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI PAESAGGIO.

Bollettino Ufficiale n. 8 dell' 11 giugno 2014

Art. 16
(Abrogazione di norme)
1. Salvo quanto stabilito in via transitoria dall’articolo 15 e ferme restando le norme regionali in materia di autorizzazione unica provinciale, le disposizioni del presente testo unico abrogano le seguenti leggi e disposizioni regionali:
a) legge regionale 18 marzo 1980, n. 15 (Subdelega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali e norme in merito al Monte di Portofino);
b) legge regionale 19 novembre 1982, n. 44 (Modifiche ed integrazioni alla Sito esternolegge 20 giugno 1935, n. 1251 , concernente norme per la tutela del territorio del Monte di Portofino ed alla legge regionale 18 marzo 1980, n. 15 , in materia di bellezze naturali);
c) legge regionale 26 aprile 1985, n. 26 (Norme per il recupero dei valori tradizionali del paesaggio rurale ed urbano, mediante l’impiego dell’ardesia negli interventi edilizi);
d) legge regionale 12 settembre 1988, n. 53 (Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1985, n. 26 (Norme per il recupero dei valori tradizionali del paesaggio rurale ed urbano mediante l’impiego dell’ardesia negli interventi edilizi);
e) legge regionale 21 agosto 1991, n. 20 (Riordino delle competenze per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali);
f) legge regionale 13 settembre 1994, n. 51 (Modifiche alla legge regionale 21 agosto 1991, n. 20 (Riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali));
g) legge regionale 9 settembre 1998, n. 29 (Modifiche alla Legge Regionale 21 agosto 1991 n. 20 (Riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali));
h) articolo 8, comma 1, lettera b) ter, della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti);
i) articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 37 (Modifica all' articolo 7 della legge regionale 21 agosto 1991 n. 20 (riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali));
j) legge regionale 22 gennaio 2004, n. 1 (Interpretazione autentica del comma 4, dell’articolo 7 della legge regionale 21 agosto 1991 n. 20 (Riordino delle competenze per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali));
k) articolo 8 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 16 (Disposizioni urgenti ed adeguamento della normativa regionale);
l) legge regionale 5 giugno 2009, n. 22 (Attuazione degli articoli 159, comma 1, 148 e 146, comma 6, Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche e integrazioni)).
2. E’ inoltre abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente testo unico.

Note del Redattore:

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Articolo aggiunto dall'art. 11 della legge regionale 7 aprile 2015, n. 12 .

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Lettera già sostituita dall'art. 44 della legge regionale 18 novembre 2016, n. 29 e così ulteriormente modificata dall'art. 46 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .