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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 giugno 2014, n. 13

TESTO UNICO DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI PAESAGGIO.

Bollettino Ufficiale n. 8 dell' 11 giugno 2014

Art. 12
(Funzioni di vigilanza e sanzionatorie delegate ai comuni)
1. I comuni esercitano in via primaria le funzioni delegate di vigilanza sui beni paesaggistici di cui all’articolo 155 del Codice, ivi comprese quelle di adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 152 e 154 del Sito esternoCodice , nonché di irrogazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 167 del Sito esternoCodice nei casi non rientranti nell’articolo 6, comma 2, e nell’articolo 8, comma 4, lettera f).
2. Il Comune, accertata la realizzazione su immobili o in aree assoggettate a vincolo paesaggistico di interventi in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, provvede ad ordinare la rimessione in pristino, a cura e spese del responsabile, entro un termine perentorio prestabilito nel provvedimento, e, comunque, non inferiore a novanta giorni.
3. Nel caso in cui il responsabile dell’abuso non ottemperi entro il termine di cui al comma 2, il Comune procede d’ufficio, per mezzo del Prefetto, all’esecuzione del provvedimento di rimessione in pristino a spese del responsabile.

Note del Redattore:

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Articolo aggiunto dall'art. 11 della legge regionale 7 aprile 2015, n. 12 .

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Lettera già sostituita dall'art. 44 della legge regionale 18 novembre 2016, n. 29 e così ulteriormente modificata dall'art. 46 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .