Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 giugno 2014, n. 13

TESTO UNICO DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI PAESAGGIO.

Bollettino Ufficiale n. 8 dell' 11 giugno 2014

Art. 11
(Commissioni locali per il paesaggio)
1. I comuni per la gestione delle funzioni delegate di cui all’articolo 9 devono essere dotati della Commissione locale per il paesaggio, anche in forma associata, costituente organo consultivo di supporto tecnico-scientifico ai sensi dell’articolo 148 del Sito esternoCodice . I comuni aventi popolazione fino a cinquemila abitanti ovvero fino a tremila abitanti qualora già appartenenti ad ex comunità montane sono obbligati ad istituire tale Commissione in forma associata ai sensi della vigente normativa statale in materia.
2. Le Commissioni locali per il paesaggio esprimono pareri obbligatori, congruamente motivati, in relazione ai procedimenti di competenza comunale individuati all’articolo 9, comma 1. I pareri devono essere riportati nei verbali delle relative sedute e, nel caso di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche, devono contenere la verifica della compatibilità dell’intervento con la disciplina del PTCP e, successivamente, del PTR e con il tipo di vincolo paesaggistico operante sull’immobile interessato, nonché contenere la valutazione dell’inserimento paesaggistico dell’intervento in progetto.
3. Le Commissioni durano in carica cinque anni e comunque non oltre la scadenza dell’amministrazione che le ha nominate e sono composte da almeno tre e da non più di cinque membri scelti dal Comune tra gli iscritti all’Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio di cui all’articolo 7. In caso di Commissioni composte da tre membri i componenti devono risultare appartenenti a categorie professionali diverse e, in caso di Commissioni composte da più di tre membri, non più di due degli stessi possono appartenere alla medesima categoria professionale. Ogni membro esperto è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione ed al proprio Ordine professionale le Commissioni di cui è stato chiamato a far parte. I componenti possono essere rinominati per una sola volta e non possono essere nominati contemporaneamente in più di tre Commissioni.
4. In caso di Commissione composta soltanto da tre membri per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno due membri, mentre nel caso di composizione con un numero di membri maggiore di tre le sedute sono valide con la presenza di almeno tre dei componenti. Nella prima seduta la Commissione elegge fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. La Giunta regionale può stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio per il funzionamento delle Commissioni e per lo svolgimento dei relativi compiti.
6. I comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione e alla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici della Liguria copia del provvedimento istitutivo della Commissione locale per il paesaggio contenente il nominativo dei singoli membri. Ogni variazione alla composizione della Commissione deve essere comunicata alla Regione e alla locale Soprintendenza.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto dall'art. 11 della legge regionale 7 aprile 2015, n. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera già sostituita dall'art. 44 della legge regionale 18 novembre 2016, n. 29 e così ulteriormente modificata dall'art. 46 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .