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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 giugno 2014, n. 13

TESTO UNICO DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI PAESAGGIO.

Bollettino Ufficiale n. 8 dell' 11 giugno 2014

  • VOCI
  • beni ambientali

INDICE

Art. 1. - (Oggetto e principi ispiratori del testo unico)
Art. 2 - (Competenze della Regione in materia di salvaguardia, tutela, valorizzazione del paesaggio e di controllo della sua gestione)
Art. 3 - (Attività della Regione di indirizzo, coordinamento e formazione)
Art. 4 - (Commissione regionale per la formulazione di proposte concernenti i beni paesaggistici di notevole interesse pubblico)
Art. 5 - (Provvedimenti della Regione di inibizione o sospensione dei lavori)
Art. 6 - (Interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica e ad accertamento di compatibilità paesaggistica di competenza della Regione)
Art. 7 - (Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio)
Art. 8 - (Controllo della Regione sull’esercizio delle funzioni delegate ai comuni e verifica finale sulla conformità delle opere eseguite rispetto all’autorizzazione paesaggistica regionale)
Art. 9 - (Funzioni delegate ai comuni)
Art. 10 - (Modalità di esercizio delle funzioni delegate ai comuni e di verifica finale sulla conformità delle opere eseguite rispetto alle autorizzazioni paesaggistiche)
Art. 11 - (Commissioni locali per il paesaggio)
Art. 12 - (Funzioni di vigilanza e sanzionatorie delegate ai comuni)
Art. 13 - (Funzioni di vigilanza sugli abusi paesaggistici e di controllo della legittimità delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dai comuni)
Art. 14 - (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti))
Art. 15 - (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 15bis - (Disposizioni finanziarie)
Art. 16 - (Abrogazione di norme)

Note del Redattore:

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Articolo aggiunto dall'art. 11 della legge regionale 7 aprile 2015, n. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera già sostituita dall'art. 44 della legge regionale 18 novembre 2016, n. 29 e così ulteriormente modificata dall'art. 46 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .