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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 1 aprile 2014, n. 8

DISCIPLINA DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E NORME PER LA TUTELA DELLA RELATIVA FAUNA ITTICA E DELL’ECOSISTEMA ACQUATICO

Bollettino Ufficiale n. 4 del 2 aprile 2014

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge disciplina la tutela della fauna ittica delle acque interne e d’acqua dolce e regola l’esercizio della pesca nelle acque interne al fine di concorrere alla conservazione ed al riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici in coerenza con gli obiettivi di qualità ambientale delle acque, di cui alla Sito esternodirettiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, e di tutela bionaturalistica, di cui alla Sito esternodirettiva 92/43/CEE del Consiglio , del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.(49)

Comma così modificato dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

2. Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, tutte le acque dolci o salmastre esistenti nel territorio della Regione, delimitate lato mare dalla linea ideale congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare.
3. La presente legge non si applica agli invasi artificiali, situati all’interno di proprietà private o demaniali, separati dal sistema idrico naturale.
TITOLO II
FUNZIONI AMMINISTRATIVE – PIANIFICAZIONE DEL SETTORE
Art. 2.
(Competenze della Regione)
1. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le linee guida regionali per la corretta disciplina della pesca nelle acque interne. In particolare stabilisce: (1)

Periodo così sostituito dall'art. 84 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

a) i criteri per l’introduzione, la reintroduzione, il ripopolamento, nonché l’immissione ai fini alieutici di specie ittiche;
b) i criteri per la classificazione delle acque ai fini della gestione della pesca, in accordo e in sinergia con la classificazione dei corpi idrici prevista dalla Sito esternodirettiva 2000/60/CE ;
c) la percentuale minima e massima dei corsi e specchi d’acqua da destinare alle funzioni di cui agli articoli 7 e 8, nonché i criteri da seguire nella loro individuazione e per la loro regolamentazione;
d) i compiti delle associazioni di pescasportiva ai fini della presente legge;
e) i modelli per il pagamento delle tasse e sovrattasse sulle concessioni regionali di cui all’articolo 12;
f) i criteri per la predisposizione, le tipologie, la durata e le modalità di rilascio del tesserino segna catture di cui all’articolo 13.
2. La Giunta regionale predispone ed approva la carta ittica regionale di cui all’articolo 6 e, se del caso, può procedere alla modifica delle disposizioni di cui all’allegato A. (3)

Comma così sostituito dall'art. 84 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

3. La Regione promuove, indirizza e concede contributi per le attività di sperimentazione e le iniziative di incremento del patrimonio ittico e può realizzare iniziative ed attività interprovinciali o interregionali. (4)

Comma così sostituito dall'art. 84 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

3 bis. 3 bis. La Regione svolge le funzioni amministrative concernenti la disciplina della pesca, nonché la gestione delle acque interne. (5)

Comma aggiunto dall'art. 84 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

3 ter. 3 ter. La Regione promuove e attua interventi di riequilibrio degli habitat fluviali e di valorizzazione dei corsi d’acqua e realizza iniziative volte alla sperimentazione e all’incremento del settore ittiobiologico. (6)

Comma aggiunto dall'art. 84 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

3 quater. 3 quater. La Regione può promuovere interventi per la formazione dei pescatori. (7)

Comma aggiunto dall'art. 84 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

Art. 2 bis
1. La Regione riconosce, su loro richiesta, le associazioni di pesca sportiva nazionali presenti sul territorio regionale con almeno cinquecento iscritti in possesso del titolo abilitativo di cui all’articolo 10 e strutture operanti in ciascuna delle province liguri.
2. Le associazioni di pesca sportiva, operanti ai sensi della presente legge, hanno l’obbligo di prevedere nel proprio statuto finalità inerenti allo svolgimento di attività e iniziative nel campo della pesca sportiva e devono, altresì, possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
a) essere iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al Sito esternodecreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell'Sito esternoarticolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86 , recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi);
b) essere iscritte nel registro unico nazionale degli enti del terzo settore di cui al Sito esternodecreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ). (70)

Comma così sostituito dall'art. 69 della l.r. 28 dicembre 2023,n. 20.

3. Le associazioni di pesca sportiva riconosciute collaborano con la Regione nelle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), e possono concorrere alla gestione della pesca nei bacini individuati dalla Giunta regionale, mediante apposite convenzioni.
4. Il riconoscimento è attribuito con decreto del dirigente competente e revocato se vengono meno i requisiti di cui ai commi 1 e 2.
5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee e le Associazioni pesca sportive nazionali (ARCI Pesca, Unione Nazionale Enal caccia pesca e tiro) già operanti sul territorio regionale.
Art. 3.
(Commissione tecnico-consultiva regionale)
1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 2 e in ogni altro caso ritenuto opportuno la Regione può avvalersi della consulenza tecnico-scientifica della Commissione tecnico-consultiva regionale, nominata dalla Giunta regionale e composta da:
a) l’Assessore regionale alla pesca o, in caso di assenza o impedimento, un suo delegato con funzioni di Presidente;
b) il responsabile della struttura regionale competente in materia di pesca;
e) un rappresentante per ciascuna delle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti nella Regione, designato dalle rispettive associazioni;
f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di pescasportiva riconosciute ai sensi dell'articolo 2bis, designato dalle rispettive associazioni; (68)

Nota così sostituita dall'art. 3 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31.

g) un ittiologo d’acqua dolce designato dall’Università di Genova;
h) un rappresentante del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria competente in materia di tutela delle acque o biodiversità o suo delegato.
2. Alla nomina della Commissione si procede quando con le designazioni pervenute si raggiunga almeno la metà più uno dei componenti.
3. La Commissione ha durata quinquennale e definisce le proprie modalità di funzionamento.
4. La partecipazione dei componenti alle riunioni della Commissione è gratuita.
Art. 4.
(Omissis)
Art. 5.
(Omissis)
Art. 6.
(Carta ittica regionale)
1. La carta ittica regionale (di seguito denominata carta ittica) esprime la valutazione dello stato delle popolazioni ittiche e degli ecosistemi fluviali presenti nel territorio regionale al fine di una corretta gestione dell’esercizio della pesca e dell’ittiofauna con particolare riferimento agli obiettivi di qualità ambientale delle acque di cui alla Sito esternodirettiva 2000/60/CE e alla tutela degli habitat e delle specie comprese nella Sito esternodirettiva 92/43/CEE .
2. La carta ittica, in particolare:
a) indica la composizione quali-quantitativa delle popolazioni ittiche presenti e le loro tendenze evolutive;
b) fornisce indicazioni tecnico-scientifiche e proposte finalizzate:
1) alla razionale gestione e allo sviluppo dell’ittiofauna;
2) alla tutela delle specie in particolare nei tratti di frega e riproduzione;
3) alla tutela della biodiversità e dell’equilibrio ecologico;
4) alla valutazione degli effetti delle derivazioni idriche sulla composizione quali-quantitativa delle popolazioni ittiche presenti;
5) al corretto svolgimento delle attività di pesca in relazione, in particolare, a divieti, limitazioni e periodi di pesca;
6) alle più idonee modalità di immissione di materiale ittico per le diverse finalità;
c) contiene l’indicazione delle zone di ripopolamento, cattura e protezione, nonché dei tratti o invasi destinabili ad attività di riserva turistica, a campo di gara o di allenamento e le zone a regolamentazione particolare di pesca.
3. La carta ittica costituisce riferimento tecnico vincolante cui devono attenersi i programmi e i regolamenti di settore. (11)

Comma così sostituito dall'art. 87 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

4. La carta ittica costituisce, altresì, lo strumento conoscitivo da valutare in sede di regolazione delle derivazioni idriche, in modo tale che sia garantito il deflusso minimo vitale necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.
5. La carta ittica regionale, costituita dalle carte ittiche provinciali precedentemente adottate dalle province e dalla carta ittica della Città metropolitana, può essere oggetto di modifiche ove ritenuto necessario e può essere aggiornata qualora intervengano cambiamenti dello stato ecologico e/o chimico a seguito del monitoraggio ambientale delle acque ovvero per modifiche delle pressioni significative su uno o più corpi idrici conseguenti ai riesami periodici previsti dalla Sito esternodirettiva 2000/60/CE e dalla Sito esternodirettiva 1992/43/CE . (51)

Comma così sostituito dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

Art. 7.
(Zone di ripopolamento, cattura e protezione)
1. La Regione, sulla base della carta ittica, provvede all’individuazione ed alla costituzione di zone di regolamentazione speciale tra cui:(12)

Comma così modificato dall'art. 88 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

a) zone di protezione, destinate alla tutela di determinate specie anche allo scopo di favorirne la riproduzione naturale, nelle quali la pesca può essere vietata a tempo indeterminato, ivi compresi i ruscelli vivaio ove presenti;
b) zone di ripopolamento e cattura, destinate soprattutto all’ambientamento, crescita, diffusione e prelievo del materiale ittico da immettersi in altra zona, nelle quali la pesca è vietata per la durata minima di due anni.
2. Le zone ove vige un divieto o una limitazione sono delimitate mediante l’apposizione, da parte della Regione, di appositi cartelli recanti la scritta “DIVIETO DI PESCA”, nonché l’indicazione del tipo di zona di cui al comma 1, lettere a) e b). (13)

Comma così modificato dall'art. 88 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

3. I cartelli devono essere collocati a distanza di non più di 100 metri l’uno dall’altro e, comunque, in modo che da ogni cartello risultino ben visibili quelli contigui; detti cartelli sono esenti da tasse regionali.
Art. 8.
(Riserve turistiche)
1. La Regione può autorizzare, sentiti i comuni competenti per territorio e nell’ambito di specifiche zone indicate nella carta ittica, la costituzione di riserve turistiche, con facoltà di affidarne la gestione ad enti locali o ad associazioni di pescasportiva senza fini di lucro, mediante apposite convenzioni.(14)

Comma così modificato dall'art. 89 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

2. La Regione, sentita la Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all’articolo 3, disciplina la pesca nelle riserve turistiche, prevedendo il rilascio da parte dei soggetti gestori di un permesso di pesca a pagamento, fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo di pesca. All’interno delle riserve turistiche possono essere previste deroghe ai limiti e ai divieti previsti dall’allegato A.(15)

Comma così modificato dall'art. 89 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

3. I proventi della gestione sono utilizzati dai soggetti gestori per le immissioni di materiale ittico, la sorveglianza e le spese di organizzazione.
4. I soggetti gestori forniscono annualmente alla Regione una relazione dettagliata sull’attività svolta comprensiva del dettaglio delle spese sostenute nel corso dell’esercizio. (16

Comma così sostituito dall'art. 89 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

TITOLO III
ESERCIZIO DELLA PESCA
Art. 9.
(Esercizio della pesca)
1. Costituisce esercizio di attività di pesca ogni atto diretto alla cattura di fauna ittica nelle acque interne. E’ considerato, altresì, esercizio della pesca il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo in attività di ricerca o in attesa per la cattura della fauna ittica.
2. L’esercizio della pesca nelle acque interne della Liguria è consentito a chi è in possesso del titolo abilitativo rilasciato secondo le modalità di cui all’articolo 10 e nel rispetto dei limiti di cui all’allegato A.
3. Non costituisce esercizio della pesca, ai sensi della presente legge, l’attività svolta:
a) dal personale del laboratorio centrale di idrobiologia, degli istituti talassografici e degli stabilimenti ittiogenici, dal personale della Regione e degli enti locali nell’esercizio delle proprie mansioni e da altri soggetti da questi autorizzati, nonché dai titolari delle autorizzazioni di cui all’articolo 14 nell’esercizio delle funzioni e dei compiti loro attribuiti ai sensi della presente legge; (17)

Lettera così modificata dall'art. 90 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

b) dagli addetti agli stabilimenti di piscicoltura costituiti da opere artificiali, durante la loro attività nell’ambito degli stabilimenti stessi.
Art. 10.
(Titoli abilitativi di pesca)
1. I titoli abilitativi all’esercizio della pesca sono di cinque tipi:
a) tipo A: licenza di pesca che consente l’esercizio della pesca professionale quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, con tutti gli attrezzi consentiti riportati nell’allegato A, esclusivamente nei tratti previsti dalle carte ittiche e dai regolamenti provinciali;
b) tipo B: titolo abilitativo che consente l’esercizio della pesca dilettantistica con l’uso della canna con o senza mulinello, lenza armata di uno o più ami ed esche artificiali, nonché con tutti gli attrezzi previsti dall’allegato A;
c) tipo C: titolo abilitativo che consente l’esercizio della pesca dilettantistica esclusivamente con l’uso della canna senza mulinello e con lenza armata di uno o più ami;
d) tipo D: titolo abilitativo che consente ai cittadini stranieri presenti in maniera non stabile, l’esercizio della pesca dilettantistica con l’uso della canna con o senza mulinello, lenza armata di uno o più ami e esche artificiali, nonché con tutti gli attrezzi previsti dall’allegato A;
e) tipo E: permesso temporaneo di pesca che consente l’esercizio della pesca dilettantistica esclusivamente con le modalità ed i criteri di cui all’articolo 11, comma 2.
2. Le licenze di pesca di tipo A sono rilasciate dalla Regione secondo modelli stabiliti dalla stessa. (18)

Comma così sostituita dall'art. 91 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

3. Il rilascio della licenza di tipo A è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione e al superamento di un esame di abilitazione.(19)

Comma così modificato dall'art. 91 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

4. La pesca dilettantistica può essere esercitata, senza fini di lucro, da chiunque sia in possesso delle ricevute di versamento della tassa e sovrattassa di concessione regionale sulle quali siano riportati, oltre ai dati di residenza, i dati anagrafici del pescatore, la causale “licenza pesca dilettantistica di tipo ….”, nonché l'eventuale associazione pescasportiva di appartenenza. La ricevuta di versamento deve essere esibita al personale di vigilanza unitamente a un documento di identità valido, nonché al tesserino regionale segna catture di cui all’articolo 13. (20)

Comma così modificato dall'art. 91 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

5. I titolari di licenza di tipo A sono soggetti alle disposizioni di cui alla Sito esternolegge 13 marzo 1958, n. 250 (Provvidenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne) e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Ai soggetti minori di anni diciotto e maggiori di anni quattordici, che richiedono l’autorizzazione all’esercizio della pesca professionale, con l’assenso di chi esercita la potestà, è rilasciata la licenza di tipo A con apposita dicitura “apprendista”. Tali licenze consentono la pesca purché in collaborazione con altro pescatore di professione di età superiore ad anni diciotto.
7. La Regione tiene appositi registri per ogni tipo di titolo abilitativo di pesca. Su tali registri, sulle licenze di tipo A e sui tesserini segna catture, debbono essere trascritte le sanzioni eventualmente riportate dai pescatori per violazioni in materia di pesca, quando definitive.(21)

Comma così modificato dall'art. 91 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

Art. 11.
(Validità dei titoli abilitativi di pesca)
1. La licenza di pesca di tipo A ha validità di sei anni dalla data del rilascio, i titoli abilitativi di pesca di tipo B e C hanno validità di un anno dalla data del versamento delle tasse sulle concessioni regionali di cui all’articolo 12, i titoli abilitativi di tipo D hanno validità di tre mesi dalla stessa data.
2. La Giunta regionale disciplina i permessi temporanei di pesca di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e).
3. I titoli abilitativi di pesca hanno validità su tutto il territorio nazionale, nei limiti previsti in materia dalla legislazione statale e da quella delle singole regioni e province autonome.
4. Il titolare della licenza di pesca di tipo A è tenuto a comunicare alla Regione gli eventuali cambiamenti di residenza.(22)

Comma così modificato dall'art. 92 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

5. In caso di smarrimento della licenza di tipo A la Regione, a domanda, provvede a rilasciare duplicato della stessa. (23)

Comma così sostituito dall'art. 92 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

Art. 12.
(Tasse sulle concessioni regionali)
1. Gli importi delle tasse e sovrattasse annuali per l’esercizio della pesca nelle acque interne sono fissati dalle leggi statali e regionali vigenti in materia; i pagamenti sono effettuati tramite conti correnti postali intestati alla Regione e differenziati per ogni singola provincia, sui quali devono essere riportati i dati indicati all’articolo 10, comma 1.
2. L’importo è dimezzato per i titoli abilitativi di tipo B e C per coloro che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età; i soggetti di età inferiore ad anni sedici e i portatori di grave handicap, di cui all’Sito esternoarticolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modificazioni ed integrazioni sono esenti dal pagamento di tasse e sovrattasse.
3. Il versamento, effettuato con le modalità di cui al comma 1, ha validità di un anno dalla data di effettuazione dello stesso; il versamento non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante l’anno.
4. In occasione di manifestazioni di pesca per scuole o disabili o per finalità di beneficenza, organizzate da associazioni o da enti pubblici, è previsto il pagamento di una quota forfettaria di euro 10,00 con le stesse modalità di cui al comma 1, valido per la durata della manifestazione.
Art. 13.
(Tesserino regionale segna catture)
1. Ai fini del monitoraggio della fauna ittica in ambito regionale, i pescatori, in regola con il versamento della tassa di concessione richiesta per il titolo abilitativo di pesca, devono munirsi del tesserino regionale per la registrazione delle catture rilasciato secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera f).
Art. 14.
(Autorizzazioni)
1. La cattura e il prelievo di animali appartenenti alla fauna acquatica possono essere autorizzati dalla Regione anche al di fuori del periodo di pesca di cui all’allegato A, con l’utilizzo di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica od altri mezzi, esclusivamente per documentati scopi scientifici, didattici o gestionali. Qualora la cattura o il prelievo avvengano nelle aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni ed integrazioni o nei siti Rete Natura 2000, la Regione rilascia l’autorizzazione, sentito l’ente gestore competente.(24)

Comma così modificato dall'art. 93 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

2. L’autorizzazione è personale e temporanea e indica località, tempi e modi di cattura e, ove possibile, le specie e la quantità di ittiofauna da catturare o prelevare.
3. Il soggetto autorizzato è tenuto a portare con sé l’autorizzazione durante le operazioni di cattura, prelievo e trasporto sino al luogo di destinazione, nonché ad esibirla a richiesta degli agenti di vigilanza.
4. Al termine dell’intervento il soggetto autorizzato trasmette alla Regione e all’ente gestore di cui al comma 1 apposita relazione sull’attività svolta e sui risultati ottenuti, pena la revoca dell’autorizzazione stessa.(25)

Comma così modificato dall'art. 93 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

Art. 15.
(Limitazioni e divieti)
1. La Regione, sentita la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 3, disciplinano con appositi provvedimenti e sulla base degli indirizzi e dei criteri contenuti nelle linee guida regionali e nella carta ittica i divieti, i limiti di cattura, gli orari, le eventuali deroghe e particolari condizioni.(26)

Comma così modificato dall'art. 94 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

1bis. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) e successive modificazioni e integrazioni, è considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. E’, altresì, considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dai regolamenti in materia di pesca emanati dalla Regione. (52)

Comma inserito dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

1ter. Nelle acque interne, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, è vietato: (53)

Comma inserito dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;
c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;
d) utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;
e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;
f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.
1quater. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 1 ter. (54)

Comma inserito dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

TITOLO IV
GESTIONE DELLE ACQUE
Art. 16.
(Immissione di materiale ittico)
2. L’immissione di materiale ittico a scopo di ripopolamento è effettuata dalla Regione sulla base delle indicazioni della carta ittica.(28)

Comma così modificato dall'art. 95 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

3. La Regione può avvalersi della collaborazione delle associazioni pescasportive maggiormente rappresentative a livello nazionale e organizzate a livello locale oppure rappresentante nella Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all'articolo 3, mediante l’approvazione ed il finanziamento di specifici progetti, anche per la gestione, la razionale distribuzione e immissione del materiale per il ripopolamento dei corpi idrici.(29)

Comma così modificato dall'art. 95 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

4. L’immissione di materiale ittico adulto è consentita, sulla base di un programma di massima e nel rispetto dei controlli sanitari previsti dall’articolo 17, nelle riserve turistiche di cui all’articolo 8 da parte dei soggetti gestori e in occasione di gare e raduni di pesca di cui all’articolo 22 da parte delle associazioni dei pescatori, previa comunicazione alla Regione che ne valuta la coerenza con le indicazioni della carta ittica e impartisce, se necessario, le opportune prescrizioni.(30)

Comma gia modificato dall'art. 95 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e così sostituito dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

Art. 17.
(Controlli sanitari)
1. Il materiale ittico proveniente da catture e da allevamenti, ai fini dell’immissione nei corpi idrici disciplinati dalla presente legge, deve essere accompagnato da certificato sanitario attestante l’assenza di malattie infettive e parassitarie negli animali, nell’allevamento o nel corso d’acqua di provenienza.
2. La Regione ha, comunque, facoltà di effettuare ogni altro controllo ritenuto opportuno.(31)

Comma così modificato dall'art. 96 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

3. Ove sia accertato il verificarsi di gravi epizoozie a danno della fauna acquatica, su proposta del veterinario dell’Azienda sanitaria locale, la Regione dispone l’adozione di provvedimenti straordinari di divieto.(32)

Comma così modificato dall'art. 96 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

Art. 18.
(Autorizzazioni idrauliche e tutela dell’idrofauna)
1. La Regione assicura la tutela dell’idrofauna e dell’ecosistema del corso d’acqua mantenendo, ove possibile, elementi di integrità dell’alveo. La Regione emana disposizioni idonee a individuare i periodi e le località in cui avvengono la frega e la riproduzione dei pesci e le migrazioni delle popolazioni ittiche. (33)

Comma così sostituito dall'art. 97 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

2. Chi intende eseguire lavori negli alvei dei corpi idrici o loro sponde deve presentare istanza alla Regione almeno trenta giorni prima della data di inizio dei lavori. (34)

Comma così modificato dall'art. 97 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

3. Qualora i lavori di cui al comma 2 abbiano carattere di indifferibilità ed urgenza, l’istanza deve essere presentata almeno cinque giorni prima del loro inizio; per i lavori da realizzarsi in casi di alluvione in corso che metta in pericolo l’incolumità pubblica, nonché per gli interventi di somma urgenza in caso di eventi calamitosi per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza, di eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito di cui all’Sito esternoarticolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, e interventi imprevisti e non programmati su utenze di interesse pubblico oggetto di concessione, i soggetti che eseguono gli interventi sono tenuti a dare comunicazione alla Regione entro le successive ventiquattro ore dell’avvenuto accesso in alveo, fatte salve le disposizioni dettate da norme di settore. (55)

Comma così modificato dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

3 bis. I soggetti di cui al comma 3 sono altresì tenuti a fornire alla Regione entro i successivi trenta giorni una relazione in merito all’intervento eseguito negli alvei dei corpi idrici o loro sponde. (56)

Comma inserito dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

4. In ogni caso gli interventi sul corso d’acqua che possano ridurre in maniera temporanea o permanente la continuità del medesimo prevedono la realizzazione di accorgimenti per il passaggio dei pesci, in conformità alla carta ittica.
5. Chi effettua il prosciugamento provvede a proprie spese:
a) al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla sua immissione in acque pubbliche o ad altro utilizzo autorizzato sotto il controllo del personale incaricato dalla Provincia;
b) al ripristino, secondo le indicazioni della carta ittica, della popolazione ittica preesistente. (35)

Comma così modificato dall'art. 97 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

6. Nei tratti di corsi d’acqua e nei bacini posti anche parzialmente in asciutta, è vietato l’esercizio della pesca, salvo motivate disposizioni della Regione. (36)

Comma così modificato dall'art. 97 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

7. La Regione, in caso di svuotamento periodico di invasi artificiali, può consentire, nei mesi antecedenti l’avvio dei lavori, deroghe ai metodi di cattura, alle misure minime e alle specie indicate nella presente legge, al fine di recuperare la fauna ittica e immetterla in acque pubbliche o destinarla ad altro utilizzo.(37)

Comma così modificato dall'art. 97 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano negli stagni e bacini per la piscicoltura, nonché nei bacini artificiali adibiti a scopi irrigui.
Art. 19
(Limitazioni alla pesca in periodi di siccità)
1. La Regione, al fine di garantire la tutela della fauna ittica ed un prelievo piscatorio sostenibile, valuta tempi e modalità di un'eventuale sospensione dell’attività di pesca, acquisito il parere della Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all’articolo 3, in caso di prolungati periodi di siccità che determinano una sensibile diminuzione della portata dei corsi d’acqua.(38)

Comma così modificato dall'art. 98 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

Art. 20.
(Risarcimento del danno)
1. La Regione richiede il risarcimento del danno arrecato al patrimonio ittico causato anche mediante inquinamento. Le somme introitate sono destinate ad interventi mirati alla ricostituzione delle popolazioni ittiche del luogo.(39)

Comma così modificato dall'art. 99 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

TITOLO V
GESTIONE DI VIVAI ITTICI - GARE E RADUNI
Art. 21.
(Gestione di vivai ittici)
1. L’allevamento di pesci all’interno di apposite vasche, dette vivai, è consentito purché ne sia documentata la legittima provenienza di origine.
2. I servizi veterinari competenti dispongono controlli sistematici per accertare la condizione sanitaria dei pesci ospitati nei vivai e adottano, se del caso, le misure necessarie per prevenire malattie infettive o parassitarie e la loro diffusione nelle acque pubbliche.
3. Ai titolari e gestori di vivai è fatto divieto di immettere direttamente nelle acque pubbliche materiale ittico allevato o ospitato nei vivai stessi.
Art. 22.
(Gare e raduni di pesca)
1. La Regione, su richiesta delle associazioni dei pescatori da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, individua, entro il successivo 31 gennaio, i tratti di corsi d’acqua nei quali possono svolgersi gare, raduni di pesca e allenamenti per le competizioni fissando, altresì, il calendario delle competizioni stesse ed il relativo regolamento, nonché i termini di tempo entro i quali possono essere condotti gli allenamenti.(40)

Comma così modificato dall'art. 100 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

2. Qualora i corsi d’acqua interessino l’interno delle aree regionali di cui alla l.r. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni o dei siti Rete Natura 2000, è richiesto il parere dell’ente gestore, nel rispetto della normativa in materia di biodiversità.
3. Per lo svolgimento di competizioni e di allenamenti di pesca al colpo che prevedono la conservazione in vita del pescato e la successiva reimmissione dello stesso nel corpo idrico nei tratti individuati ai sensi del comma 1, non si applicano i divieti riguardanti le esche e le pasturazioni previsti dall’allegato A. Non si applicano, altresì, i divieti riguardanti il numero di esemplari catturati e la loro misura minima.
4. Per lo svolgimento di competizioni di pesca ai salmonidi non si applicano, limitatamente allo svolgimento delle manifestazioni, i limiti di cattura previsti dai provvedimenti regionali di cui all’articolo 15, comma 1. (41)

Comma così modificato dall'art. 100 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

5. La Regione può trattenere, a scopo di controllo, campioni dei pesci immessi, forniti gratuitamente dagli organizzatori delle gare e dei raduni.(42)

Comma così modificato dall'art. 100 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

6. L’esercizio della pesca nei corpi idrici adibiti a campi per gare e raduni è vietato durante le fasi di preparazione ed è riservato ai soli concorrenti durante lo svolgimento delle competizioni stesse; tale periodo non può essere di durata complessivamente superiore a tre giorni.
7. Gli organizzatori provvedono alla pulizia dei campi di gara e delle loro immediate adiacenze, pena l’inibizione al rilascio di ulteriori autorizzazioni.
8. La Regione può disporre la sospensione o il rinvio delle manifestazioni, programmate nei rispettivi calendari, per importanti e motivate ragioni connesse alle condizioni meteorologiche o altri fatti, ivi comprese sensibili alterazioni dei caratteri chimici, fisici, biologici o ittiopatologici delle acque.(43)

Comma così modificato dall'art. 100 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

TITOLO VI
VIGILANZA – SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 23.
(Vigilanza sull’esercizio della pesca)
1. La vigilanza sull’esercizio della pesca è svolta dagli ufficiali ed agenti delle polizie provinciali, dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di corpi e servizi pubblici, nonché dalle guardie ecologiche volontarie, di cui alla legge regionale 2 maggio 1990, n. 30 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica) e successive modificazioni ed integrazioni, dai guardapesca e dagli agenti giurati volontari delle associazioni riconosciute di pescatori e di protezione ambientale con compiti di accertamento delle violazioni alla disciplina della pesca e per la tutela dell’ambiente.(63)

Comma così modificato dall'art. 35 della l.r. 27 dicembre 2018, n. 29.

1bis. Gli ulteriori soggetti di cui all’Sito esternoarticolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico sulla pesca) e successive modificazioni e integrazioni, possono richiedere alla Regione la nomina di guardie giurate volontarie per concorrere alla sorveglianza sulla pesca nei tratti affidati loro in convenzione ai sensi dell’articolo 8 della presente legge. (65)

Comma inserito dall'art. 35 della l.r. 27 dicembre 2018, n. 29.

2. Il personale di vigilanza pubblico e volontario può, ai sensi della Sito esternolegge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni ed integrazioni e della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni, procedere al sequestro, nei casi previsti, delle attrezzature e/o del pescato; nel caso si tratti di fauna acquatica viva, provvedono all’immediata liberazione.
3. Il rilascio delle abilitazioni per lo svolgimento della vigilanza ittica e ambientale volontaria da parte della Regione è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalla Regione medesima ed al superamento di un esame di abilitazione sostenuto presso una Commissione istituita dalla Regione, che si riunisce anche in sedi decentrate rispetto al capoluogo. (44)

Comma già modificato dall'art. 101 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e così successivamente modificato dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

4. La Regione disciplina la composizione delle Commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni riconosciute di pescatori e di protezione ambientale. (45)

Comma modificato dall'art. 101 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e così nuovamente modificato dall'art.35 della l.r. 27 dicembre 2018, n. 29.

5. I corsi di preparazione e di aggiornamento degli agenti giurati volontari per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull’esercizio della pesca e sulla tutela dell’ambiente possono essere organizzati anche dalle associazioni riconosciute di pescatori e di protezione ambientale, con l’autorizzazione e la vigilanza della Regione.(46)

Comma così modificato dall'art. 101 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

6. Le associazioni riconosciute di pescatori e di protezione ambientale coordinano e organizzano i propri agenti giurati volontari e possono istituire forme di reperibilità e di servizi di vigilanza, in conformità alle leggi vigenti.(64)

Comma così modificato dall'art. 35 della l.r. 27 dicembre 2018, n. 29.

6 bis. Al fine di assicurare una più efficiente e integrata organizzazione delle attività di vigilanza e controllo sull'intero territorio regionale, la Regione definisce, tramite apposito provvedimento, sentiti i soggetti interessati, parametri, priorità e modalità operative omogenee per l'esercizio coordinato delle funzioni di cui al comma 6, avuto riguardo, altresì, alle particolari caratteristiche del patrimonio ittico e ambientale oggetto di tutela.(57)

Comma aggiunto dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

Art. 24.
1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 150,00 euro a 900,00 euro per l’esercizio della pesca in carenza della licenza di pesca di tipo A ovvero senza avere effettuato i versamenti dovuti in base alla presente legge; nel caso di reiterazione entro cinque anni dalla contestazione della violazione, la sanzione è raddoppiata; la sanzione si applica, comunque, nel minimo qualora l'interessato esibisca la licenza di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge entro cinque giorni dalla contestazione della violazione;
b) da 30,00 euro a 160,00 euro per chi, pur essendone munito, non esibisca, se legittimamente richiesto, la licenza di pesca di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge; la sanzione si applica, comunque, nel minimo qualora l'interessato esibisca la licenza di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge entro cinque giorni dalla contestazione della violazione;
c) da 100,00 euro a 600,00 euro per l'esercizio della pesca al di fuori dei periodi e dei luoghi consentiti; nel caso di reiterazione entro cinque anni dalla contestazione della violazione la sanzione è raddoppiata;
d) da 100,00 euro a 310,00 euro per l'esercizio della pesca a strappo;
e) da 250,00 euro a 1.500,00 euro per l'esercizio della pesca:
1) subacquea;
2) con attrezzi diversi da quelli consentiti di cui all’allegato A;
3) con l'uso di fonti luminose;
f) da 100,00 euro a 620,00 euro per la pesca nei tratti di corsi d'acqua e nei bacini posti in asciutta;
f bis) da 2.000,00 euro a 10.000,00 euro per immissione di specie non autoctone; (66)

Lettera inserita dall'art. 35 della l.r. 27 dicembre 2018, n. 29.

g) da 160,00 euro a 620,00 euro per l'immissione non autorizzata di materiale ittico;
h) da 30,00 euro a 160,00 euro per la detenzione nella postazione di pesca di esche o pasture pronte per l'uso, diverse da quelle consentite;
i) da 50,00 euro a 310,00 euro per l'utilizzo di esche o pasture diverse da quelle consentite;
j) da 30,00 euro a 160,00 euro per l'abbandono di esche o mezzi di pesca a terra lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze e, comunque, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 22, comma 6;
k) da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro per l’inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 18;
l) da 100,00 euro a 600,00 euro per coloro che detengono in alveo, nelle relative sponde, sugli argini dei corsi e specchi d’acqua, nonché lungo le vie di accesso che dalle strade carrabili conducono ai corpi idrici, e di cui non siano in grado di dimostrare la diversa provenienza:
1) le specie ittiche e acquatiche in quantità non consentita dalla normativa vigente in tale ambito;
2) le specie ittiche e acquatiche di misura inferiore a quella prevista dalla normativa vigente in tale ambito;
m) da 50,00 euro a 300,00 euro, per ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge e per l’inosservanza delle disposizioni contenute nei provvedimenti regionali e provinciali;
n) da 1000,00 euro a 6000,00 euro, per le violazioni delle fattispecie di cui all’articolo 15, comma 1 ter, lettere d), e) e f). (69)

Lettera così modificata dall'art. 21 della l.r. 19 maggio 2020, n. 9.

2. Per le violazioni dei divieti di cui all’articolo 15, comma 1 ter, lettere a), b) e c), e comma 1 quater, vengono applicate le sanzioni previste dall’Sito esternoarticolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale).
3. Si applica la sanzione amministrativa da 100,00 euro a 400,00 euro per chi intenzionalmente cagiona l’interruzione o turba il regolare svolgimento dell’attività di pesca.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde alla Regione una somma pari a 20,00 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro delle spese relative all’adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.
5. Con le sanzioni di cui al comma 1 e al comma 2 è sempre disposta la confisca del pescato. Con le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), c), d), e) e n), e al comma 2 è, altresì, disposta la confisca degli attrezzi.
6. Gli agenti di vigilanza, nel caso di confisca del pescato, qualora si tratti di fauna ittica viva, provvedono all’immediata liberazione.
7. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni, ivi compresa la notifica delle violazioni, procedono i soggetti indicati all’articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.
8. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi. E’, altresì, introitata ogni altra somma derivante dall’applicazione dell’Sito esternoarticolo 40 della l. 154/2016 . Tutti gli introiti sono obbligatoriamente utilizzati per le operazioni finalizzate all’attuazione della presente legge.
9. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della l.r. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni.
TITOLO VII
NORME FINALI E FINANZIARIE
Art. 25.
1. I proventi delle tasse sulle concessioni di cui all’articolo 12 sono obbligatoriamente utilizzati per i compiti di istituto finalizzati all’attuazione della presente legge.
2. I proventi della sovrattassa sulle concessioni di cui all’articolo 12 sono destinati alle associazioni di pescasportiva, accreditate in seno alla Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all’articolo 3, per lo svolgimento dei compiti stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), secondo quanto stabilito dai commi 3 e 4.
3. Il riparto alle associazioni di pescasportiva avviene in base ai seguenti criteri:
a) 10 per cento in parti uguali;
b) 90 per cento, in proporzione alle spese ammissibili effettivamente sostenute rilevate dalla rendicontazione tecnico finanziaria delle attività svolte con l’indicazione del numero e la tipologia degli interventi effettuati, i mezzi e il personale volontario coinvolti.
4. Ogni associazione di pesca sportiva non potrà ottenere complessivamente più del 65 per cento del fondo annuo disponibile.
Art. 26.
(Norma transitoria)
1. Le licenze di pesca rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità fino alla scadenza.
3. Fino all’adozione del provvedimento di cui all’articolo 2, comma 1, restano in vigore i Programmi regionali approvati sulla base della previgente normativa.
4. Fino all’adozione del provvedimento di cui all’articolo 6, le carte ittiche provinciali conservano la loro validità con possibilità, qualora ritenuto necessario, di apportare modifiche non sostanziali al fine di garantirne l’opportuno adeguamento.
Art. 27.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 16 novembre 2004, n. 21 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne);
b) i commi 13 e 14 dell’articolo 20 della legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità).
Art. 28.
(Norma di rinvio)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Testo unico delle leggi sulla pesca) e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 29.
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nell’Area IV “AMBIENTE” all’U.P.B. 4.119 “Interventi faunistico-venatori e per l’incremento del patrimonio ittico” dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Allegati:


Note del Redattore:

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Periodo così sostituito dall'art. 84 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma così sostituito dall'art. 84 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma così sostituito dall'art. 84 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 90 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 101 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e così successivamente modificato dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Comma modificato dall'art. 101 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e così nuovamente modificato dall'art.35 della l.r. 27 dicembre 2018, n. 29 .

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Articolo già sostituito dall'art. 102 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e così nuovamente sostituito dal comma 75 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 . Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'art. 8 della medesima legge 33/2016 .

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Comma già sostituito dall'art. 103 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e successivamente abrogato dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Lettera così modificata dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Comma sostituito dall'art. 35 della l.r. 27 dicembre 2018, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 . La Sito esternoCorte Costituzionale, con sentenza n. 178/2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 3, comma 3 della l.r. 31/2019 .

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Lettera così modificata dall'art. 21 della l.r. 19 maggio 2020, n. 9 .