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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 1 aprile 2014, n. 8

DISCIPLINA DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E NORME PER LA TUTELA DELLA RELATIVA FAUNA ITTICA E DELL’ECOSISTEMA ACQUATICO

Bollettino Ufficiale n. 4 del 2 aprile 2014

Art. 6.
(Carta ittica regionale)
1. La carta ittica regionale (di seguito denominata carta ittica) esprime la valutazione dello stato delle popolazioni ittiche e degli ecosistemi fluviali presenti nel territorio regionale al fine di una corretta gestione dell’esercizio della pesca e dell’ittiofauna con particolare riferimento agli obiettivi di qualità ambientale delle acque di cui alla Sito esternodirettiva 2000/60/CE e alla tutela degli habitat e delle specie comprese nella Sito esternodirettiva 92/43/CEE .
2. La carta ittica, in particolare:
a) indica la composizione quali-quantitativa delle popolazioni ittiche presenti e le loro tendenze evolutive;
b) fornisce indicazioni tecnico-scientifiche e proposte finalizzate:
1) alla razionale gestione e allo sviluppo dell’ittiofauna;
2) alla tutela delle specie in particolare nei tratti di frega e riproduzione;
3) alla tutela della biodiversità e dell’equilibrio ecologico;
4) alla valutazione degli effetti delle derivazioni idriche sulla composizione quali-quantitativa delle popolazioni ittiche presenti;
5) al corretto svolgimento delle attività di pesca in relazione, in particolare, a divieti, limitazioni e periodi di pesca;
6) alle più idonee modalità di immissione di materiale ittico per le diverse finalità;
c) contiene l’indicazione delle zone di ripopolamento, cattura e protezione, nonché dei tratti o invasi destinabili ad attività di riserva turistica, a campo di gara o di allenamento e le zone a regolamentazione particolare di pesca.
3. La carta ittica costituisce riferimento tecnico vincolante cui devono attenersi i programmi e i regolamenti di settore. (11)

Comma così sostituito dall'art. 87 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

4. La carta ittica costituisce, altresì, lo strumento conoscitivo da valutare in sede di regolazione delle derivazioni idriche, in modo tale che sia garantito il deflusso minimo vitale necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.
5. La carta ittica regionale, costituita dalle carte ittiche provinciali precedentemente adottate dalle province e dalla carta ittica della Città metropolitana, può essere oggetto di modifiche ove ritenuto necessario e può essere aggiornata qualora intervengano cambiamenti dello stato ecologico e/o chimico a seguito del monitoraggio ambientale delle acque ovvero per modifiche delle pressioni significative su uno o più corpi idrici conseguenti ai riesami periodici previsti dalla Sito esternodirettiva 2000/60/CE e dalla Sito esternodirettiva 1992/43/CE . (51)

Comma così sostituito dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .


Note del Redattore:

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Periodo così sostituito dall'art. 84 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma così sostituito dall'art. 84 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma così sostituito dall'art. 84 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 90 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 101 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e così successivamente modificato dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Comma modificato dall'art. 101 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e così nuovamente modificato dall'art.35 della l.r. 27 dicembre 2018, n. 29 .

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Articolo già sostituito dall'art. 102 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e così nuovamente sostituito dal comma 75 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 . Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'art. 8 della medesima legge 33/2016 .

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Comma già sostituito dall'art. 103 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e successivamente abrogato dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Lettera così modificata dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Comma sostituito dall'art. 35 della l.r. 27 dicembre 2018, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 . La Sito esternoCorte Costituzionale, con sentenza n. 178/2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 3, comma 3 della l.r. 31/2019 .

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Lettera così modificata dall'art. 21 della l.r. 19 maggio 2020, n. 9 .