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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 1 aprile 2014, n. 8

DISCIPLINA DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E NORME PER LA TUTELA DELLA RELATIVA FAUNA ITTICA E DELL’ECOSISTEMA ACQUATICO

Bollettino Ufficiale n. 4 del 2 aprile 2014

Art. 3.
(Commissione tecnico-consultiva regionale)
1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 2 e in ogni altro caso ritenuto opportuno la Regione può avvalersi della consulenza tecnico-scientifica della Commissione tecnico-consultiva regionale, nominata dalla Giunta regionale e composta da:
a) l’Assessore regionale alla pesca o, in caso di assenza o impedimento, un suo delegato con funzioni di Presidente;
b) il responsabile della struttura regionale competente in materia di pesca;
e) un rappresentante per ciascuna delle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti nella Regione, designato dalle rispettive associazioni;
f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di pescasportiva riconosciute ai sensi dell'articolo 2bis, designato dalle rispettive associazioni; (68)

Nota così sostituita dall'art. 3 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31.

g) un ittiologo d’acqua dolce designato dall’Università di Genova;
h) un rappresentante del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria competente in materia di tutela delle acque o biodiversità o suo delegato.
2. Alla nomina della Commissione si procede quando con le designazioni pervenute si raggiunga almeno la metà più uno dei componenti.
3. La Commissione ha durata quinquennale e definisce le proprie modalità di funzionamento.
4. La partecipazione dei componenti alle riunioni della Commissione è gratuita.

Note del Redattore:

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Periodo così sostituito dall'art. 84 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma così sostituito dall'art. 84 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma così sostituito dall'art. 84 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 90 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 101 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e così successivamente modificato dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Comma modificato dall'art. 101 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e così nuovamente modificato dall'art.35 della l.r. 27 dicembre 2018, n. 29 .

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Articolo già sostituito dall'art. 102 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e così nuovamente sostituito dal comma 75 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 . Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'art. 8 della medesima legge 33/2016 .

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Comma già sostituito dall'art. 103 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e successivamente abrogato dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Lettera così modificata dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Comma sostituito dall'art. 35 della l.r. 27 dicembre 2018, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 . La Sito esternoCorte Costituzionale, con sentenza n. 178/2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 3, comma 3 della l.r. 31/2019 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 21 della l.r. 19 maggio 2020, n. 9 .