Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 1 aprile 2014, n. 8

DISCIPLINA DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E NORME PER LA TUTELA DELLA RELATIVA FAUNA ITTICA E DELL’ECOSISTEMA ACQUATICO

Bollettino Ufficiale n. 4 del 2 aprile 2014

Art. 2.
(Competenze della Regione)
1. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le linee guida regionali per la corretta disciplina della pesca nelle acque interne. In particolare stabilisce: (1)

Periodo così sostituito dall'art. 84 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

a) i criteri per l’introduzione, la reintroduzione, il ripopolamento, nonché l’immissione ai fini alieutici di specie ittiche;
b) i criteri per la classificazione delle acque ai fini della gestione della pesca, in accordo e in sinergia con la classificazione dei corpi idrici prevista dalla Sito esternodirettiva 2000/60/CE ;
c) la percentuale minima e massima dei corsi e specchi d’acqua da destinare alle funzioni di cui agli articoli 7 e 8, nonché i criteri da seguire nella loro individuazione e per la loro regolamentazione;
d) i compiti delle associazioni di pescasportiva ai fini della presente legge;
e) i modelli per il pagamento delle tasse e sovrattasse sulle concessioni regionali di cui all’articolo 12;
f) i criteri per la predisposizione, le tipologie, la durata e le modalità di rilascio del tesserino segna catture di cui all’articolo 13.
2. La Giunta regionale predispone ed approva la carta ittica regionale di cui all’articolo 6 e, se del caso, può procedere alla modifica delle disposizioni di cui all’allegato A. (3)

Comma così sostituito dall'art. 84 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

3. La Regione promuove, indirizza e concede contributi per le attività di sperimentazione e le iniziative di incremento del patrimonio ittico e può realizzare iniziative ed attività interprovinciali o interregionali. (4)

Comma così sostituito dall'art. 84 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

3 bis. 3 bis. La Regione svolge le funzioni amministrative concernenti la disciplina della pesca, nonché la gestione delle acque interne. (5)

Comma aggiunto dall'art. 84 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

3 ter. 3 ter. La Regione promuove e attua interventi di riequilibrio degli habitat fluviali e di valorizzazione dei corsi d’acqua e realizza iniziative volte alla sperimentazione e all’incremento del settore ittiobiologico. (6)

Comma aggiunto dall'art. 84 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

3 quater. 3 quater. La Regione può promuovere interventi per la formazione dei pescatori. (7)

Comma aggiunto dall'art. 84 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito dall'art. 84 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 84 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 84 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 90 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 101 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e così successivamente modificato dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma modificato dall'art. 101 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e così nuovamente modificato dall'art.35 della l.r. 27 dicembre 2018, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo già sostituito dall'art. 102 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e così nuovamente sostituito dal comma 75 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 . Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'art. 8 della medesima legge 33/2016 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già sostituito dall'art. 103 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e successivamente abrogato dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma sostituito dall'art. 35 della l.r. 27 dicembre 2018, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 . La Sito esternoCorte Costituzionale, con sentenza n. 178/2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 3, comma 3 della l.r. 31/2019 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 21 della l.r. 19 maggio 2020, n. 9 .