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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 1 aprile 2014, n. 8

DISCIPLINA DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E NORME PER LA TUTELA DELLA RELATIVA FAUNA ITTICA E DELL’ECOSISTEMA ACQUATICO

Bollettino Ufficiale n. 4 del 2 aprile 2014

Art. 10.
(Titoli abilitativi di pesca)
1. I titoli abilitativi all’esercizio della pesca sono di cinque tipi:
a) tipo A: licenza di pesca che consente l’esercizio della pesca professionale quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, con tutti gli attrezzi consentiti riportati nell’allegato A, esclusivamente nei tratti previsti dalle carte ittiche e dai regolamenti provinciali;
b) tipo B: titolo abilitativo che consente l’esercizio della pesca dilettantistica con l’uso della canna con o senza mulinello, lenza armata di uno o più ami ed esche artificiali, nonché con tutti gli attrezzi previsti dall’allegato A;
c) tipo C: titolo abilitativo che consente l’esercizio della pesca dilettantistica esclusivamente con l’uso della canna senza mulinello e con lenza armata di uno o più ami;
d) tipo D: titolo abilitativo che consente ai cittadini stranieri presenti in maniera non stabile, l’esercizio della pesca dilettantistica con l’uso della canna con o senza mulinello, lenza armata di uno o più ami e esche artificiali, nonché con tutti gli attrezzi previsti dall’allegato A;
e) tipo E: permesso temporaneo di pesca che consente l’esercizio della pesca dilettantistica esclusivamente con le modalità ed i criteri di cui all’articolo 11, comma 2.
2. Le licenze di pesca di tipo A sono rilasciate dalla Regione secondo modelli stabiliti dalla stessa. (18)

Comma così sostituita dall'art. 91 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

3. Il rilascio della licenza di tipo A è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione e al superamento di un esame di abilitazione.(19)

Comma così modificato dall'art. 91 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

4. La pesca dilettantistica può essere esercitata, senza fini di lucro, da chiunque sia in possesso delle ricevute di versamento della tassa e sovrattassa di concessione regionale sulle quali siano riportati, oltre ai dati di residenza, i dati anagrafici del pescatore, la causale “licenza pesca dilettantistica di tipo ….”, nonché l'eventuale associazione pescasportiva di appartenenza. La ricevuta di versamento deve essere esibita al personale di vigilanza unitamente a un documento di identità valido, nonché al tesserino regionale segna catture di cui all’articolo 13. (20)

Comma così modificato dall'art. 91 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

5. I titolari di licenza di tipo A sono soggetti alle disposizioni di cui alla Sito esternolegge 13 marzo 1958, n. 250 (Provvidenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne) e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Ai soggetti minori di anni diciotto e maggiori di anni quattordici, che richiedono l’autorizzazione all’esercizio della pesca professionale, con l’assenso di chi esercita la potestà, è rilasciata la licenza di tipo A con apposita dicitura “apprendista”. Tali licenze consentono la pesca purché in collaborazione con altro pescatore di professione di età superiore ad anni diciotto.
7. La Regione tiene appositi registri per ogni tipo di titolo abilitativo di pesca. Su tali registri, sulle licenze di tipo A e sui tesserini segna catture, debbono essere trascritte le sanzioni eventualmente riportate dai pescatori per violazioni in materia di pesca, quando definitive.(21)

Comma così modificato dall'art. 91 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .


Note del Redattore:

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Periodo così sostituito dall'art. 84 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma così sostituito dall'art. 84 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma così sostituito dall'art. 84 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 90 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 101 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e così successivamente modificato dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Comma modificato dall'art. 101 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e così nuovamente modificato dall'art.35 della l.r. 27 dicembre 2018, n. 29 .

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Articolo già sostituito dall'art. 102 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e così nuovamente sostituito dal comma 75 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 . Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'art. 8 della medesima legge 33/2016 .

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Comma già sostituito dall'art. 103 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e successivamente abrogato dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Lettera così modificata dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Comma sostituito dall'art. 35 della l.r. 27 dicembre 2018, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 . La Sito esternoCorte Costituzionale, con sentenza n. 178/2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 3, comma 3 della l.r. 31/2019 .

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Lettera così modificata dall'art. 21 della l.r. 19 maggio 2020, n. 9 .