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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 1 aprile 2014, n. 8

DISCIPLINA DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E NORME PER LA TUTELA DELLA RELATIVA FAUNA ITTICA E DELL’ECOSISTEMA ACQUATICO

Bollettino Ufficiale n. 4 del 2 aprile 2014

Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge disciplina la tutela della fauna ittica delle acque interne e d’acqua dolce e regola l’esercizio della pesca nelle acque interne al fine di concorrere alla conservazione ed al riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici in coerenza con gli obiettivi di qualità ambientale delle acque, di cui alla Sito esternodirettiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, e di tutela bionaturalistica, di cui alla Sito esternodirettiva 92/43/CEE del Consiglio , del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.(49)

Comma così modificato dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

2. Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, tutte le acque dolci o salmastre esistenti nel territorio della Regione, delimitate lato mare dalla linea ideale congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare.
3. La presente legge non si applica agli invasi artificiali, situati all’interno di proprietà private o demaniali, separati dal sistema idrico naturale.

Note del Redattore:

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Periodo così sostituito dall'art. 84 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma così sostituito dall'art. 84 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma così sostituito dall'art. 84 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 90 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 101 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e così successivamente modificato dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Comma modificato dall'art. 101 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e così nuovamente modificato dall'art.35 della l.r. 27 dicembre 2018, n. 29 .

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Articolo già sostituito dall'art. 102 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e così nuovamente sostituito dal comma 75 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 . Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'art. 8 della medesima legge 33/2016 .

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Comma già sostituito dall'art. 103 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e successivamente abrogato dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Lettera così modificata dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Comma sostituito dall'art. 35 della l.r. 27 dicembre 2018, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 . La Sito esternoCorte Costituzionale, con sentenza n. 178/2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 3, comma 3 della l.r. 31/2019 .

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Lettera così modificata dall'art. 21 della l.r. 19 maggio 2020, n. 9 .