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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 1 aprile 2014, n. 7

Bollettino Ufficiale n. 4 del 2 aprile 2014

Art. 1
1. La presente legge disciplina, ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’Sito esternoarticolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 , nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio) di seguito denominato Codice del Turismo, dell’Sito esternoarticolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 29 luglio 2014, n. 106 e in attuazione delle direttive UE emanate in materia, le attività, nel territorio della Regione Liguria, delle agenzie di viaggio e turismo, nonché le attività di organizzazione di viaggi esercitate dalle associazioni senza scopo di lucro.

Note del Redattore:

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Secondo le disposizioni di cui all'art. 49 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 ogni riferimento contenuto nella presente legge alle province è da intendersi fatto alla Regione.

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Articolo così sostituto dall'art. 67 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 71 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 72 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 74 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Articolo già sostituito dall'art. 75 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 32 .

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Articolo così sostituito dall'art. 76 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 77 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 79 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 29 maggio 2018, n. 5 .

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Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 3 agosto 2020, n. 28 .

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Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 30 giugno 2023, n. 14 .