Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 11 marzo 2014, n. 4

NORME PER IL RILANCIO DELL’AGRICOLTURA E DELLA SELVICOLTURA, PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO RURALE ED ISTITUZIONE DELLA BANCA REGIONALE DELLA TERRA

Bollettino Ufficiale n. 3 del 19 marzo 2014

Art. 10
(Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico))
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“1. Agli effetti della presente legge si considera bosco il terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, ivi compresa la macchia mediterranea, nonché il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione forestale per cause naturali o per interventi dell'uomo.”.
2. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:
“a) gli appezzamenti di terreno che, pur in possesso dei requisiti di cui al comma 1, distano da altri appezzamenti boscati almeno 50 metri misurati fra i margini più vicini e hanno una larghezza media inferiore a 20 metri, indipendentemente dall'estensione della superficie, ovvero non superano l’estensione di 5.000 metri quadrati, indipendentemente dalla larghezza media;”.
3. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:
“b) gli appezzamenti di terreno terrazzati e gli altri appezzamenti agricoli coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, quando sono oggetto di recupero alla precedente finalità produttiva agro-pastorale, salvo che tale attività sia vietata da specifiche misure di conservazione per le aree rientranti nella Rete Natura 2000;”.
4. Alla fine della lettera e) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: “, nonché le tartufaie coltivate”.
5. Dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti:
“f bis) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;
f ter) le radure e tutte le altre superfici d'estensione superiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, ferma restando l’esclusione dalla nozione di bosco delle aree di qualsiasi estensione già identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati.”.
6. Il comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“3. Quando sugli appezzamenti di terreno di cui al comma 2, lettera b), incolti da oltre cinque anni, si insedia una predominante vegetazione avente i requisiti di cui al comma 1, tali terreni sono sottoposti alla disciplina prevista dalla presente legge per il bosco, fatta salva comunque la possibilità che sugli stessi venga ripresa l'attività agricola, secondo le indicazioni di cui all’articolo 47, comma 5.”.
7. Il comma 5 dell’articolo 47 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
“5. Per la ripresa dell'attività agricola sugli appezzamenti di terreno di cui all'articolo 2, comma 3, è necessario inoltrare al Comune territorialmente competente una denuncia di avvio delle operazioni di ripristino, almeno sessanta giorni prima della data prevista, fornendo gli estremi catastali degli appezzamenti interessati; i terreni oggetto di denuncia di ripresa dell’attività agricola sono comunque vincolati a tale destinazione d’uso per i venti anni successivi alla comunicazione medesima.”.
“b) per la ripresa dell’attività agricola di cui all’articolo 47, comma 5;”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto dall'art. 24 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 . La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che la Regione, per le attività di controllo faunistico, può avvalersi “anche del concorso di coadiutori appositamente formati in coerenza con i criteri di cui all'Sito esternoarticolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni”.