Legge regionale 11 marzo 2014, n. 4
NORME PER IL RILANCIO DELL’AGRICOLTURA E DELLA SELVICOLTURA, PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO RURALE ED ISTITUZIONE DELLA BANCA REGIONALE DELLA TERRA
Bollettino Ufficiale n. 3 del 19 marzo 2014
Art. 7
(Incentivi a favore degli imprenditori agricoli e dei proprietari di terreni forestali)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione può erogare le seguenti tipologie di incentivi:
a) a favore degli imprenditori agricoli:
1) aiuti “una tantum” per il recupero a fini produttivi di terreni agricoli incolti o di terreni non agricoli; gli aiuti, di importo non superiore a euro 500,00 per ettaro, sono concessi nei limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;
2) aiuti per le spese relative all’acquisizione di particelle, funzionali all’aumento o all’accorpamento della superficie aziendale utilizzata, a fronte dell’impegno degli acquirenti, ovvero dei loro aventi causa, a coltivare gli appezzamenti così acquisiti per un periodo non inferiore a dieci anni; gli aiuti possono essere concessi fino al 100 per cento delle spese ammissibili a favore dei titolari di terreni agricoli, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 ;
b) a favore dei proprietari di terreni forestali non titolari o soci di imprese agricole per l’acquisto di nuovi fondi, nonché per la copertura dei costi eventualmente sostenuti per la costituzione di consorzi, funzionali all’attuazione di un piano di ricomposizione fondiaria, supportato da idonei strumenti di pianificazione finalizzati alla gestione forestale.
2. In attuazione delle politiche per lo sviluppo dell’agricoltura, della selvicoltura e del territorio rurale è concessa priorità agli interventi di recupero a scopo produttivo dei terreni incolti.
3. Nella gestione dei pagamenti diretti di cui all’articolo 41 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005 , (CE) n. 247/2006 , (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 e delle altre misure di sostegno proporzionali alla superficie è concessa priorità ai terreni rimessi a coltura in quanto precedentemente incolti o non destinati all’agricoltura.
4. Nella gestione della riserva regionale dei diritti di impianto di cui agli articoli 85 undecies e duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) è concessa priorità all’impianto di vigneti su terreni precedentemente incolti o non destinati all’agricoltura.
Note del Redattore:
Comma aggiunto dall'art. 24 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 . La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che la Regione, per le attività di controllo faunistico, può avvalersi “anche del concorso di coadiutori appositamente formati in coerenza con i criteri di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni”.