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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 11 marzo 2014, n. 4

NORME PER IL RILANCIO DELL’AGRICOLTURA E DELLA SELVICOLTURA, PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO RURALE ED ISTITUZIONE DELLA BANCA REGIONALE DELLA TERRA

Bollettino Ufficiale n. 3 del 19 marzo 2014

Art. 6
(Banca regionale della terra)
1. Allo scopo di promuovere i processi di ricomposizione e riordino fondiario, di recuperare ad uso produttivo le superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate, nonché di favorire la salvaguardia del territorio, la Regione istituisce, presso il dipartimento regionale competente per materia, la Banca regionale della terra.
2. La Banca regionale della terra consiste in una base dati informatica, accessibile al pubblico ed aggiornata periodicamente, nella quale sono inserite le coordinate catastali e le eventuali ulteriori informazioni, concernenti le particelle i cui proprietari o aventi causa abbiano segnalato alla Regione o al Comune, competente per territorio, la disponibilità a cederne la detenzione o il possesso a terzi.
3. In un'apposita sezione della Banca regionale della terra sono, altresì, inserite le coordinate catastali e le eventuali ulteriori informazioni concernenti le particelle di cui sia stato segnalato lo stato di abbandono, ai fini dell'eventuale attivazione delle procedure di cui alla legge regionale 11 aprile 1996, n. 18 (Norme di attuazione della Sito esternolegge 4 agosto 1978, n. 440 : “Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate”) e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Possono chiedere l’inserimento nella base dati della Banca regionale della terra delle coordinate catastali identificative delle rispettive particelle e delle eventuali ulteriori informazioni alle stesse riferibili tutti coloro i quali, non volendo o non potendo esercitare in proprio alcuna forma di coltivazione o di cura dei terreni posseduti in Liguria, siano, nondimeno, disponibili a cederne, a titolo gratuito od oneroso, la detenzione o il possesso a terzi.
5. La Regione, avvalendosi delle informazioni contenute nella Banca regionale della terra e delle risorse rese disponibili ai sensi della presente legge, provvede a:
a) fornire supporto a tutti i soggetti titolari di diritti reali su terreni classificati “agricoli” o “forestali” dai piani urbanistici comunali che intendano cederne la detenzione a terzi per il loro recupero a fini prioritariamente produttivi, riservandosene il possesso;
b) agevolare coloro che abbiano interesse ad acquisire la detenzione o il possesso dei terreni classificati “agricoli” o “forestali” dai piani urbanistici comunali in vista del loro prioritario recupero produttivo;
c) promuovere e favorire la costituzione dei consorzi agro-forestali, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), anche su proposta di comuni o di privati;
d) supportare i comuni che intendano dotarsi o dispongano di un regolamento di polizia rurale coerente con le finalità ed i contenuti della presente legge.
6. La Giunta regionale disciplina le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

Note del Redattore:

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Comma aggiunto dall'art. 24 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 . La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che la Regione, per le attività di controllo faunistico, può avvalersi “anche del concorso di coadiutori appositamente formati in coerenza con i criteri di cui all'Sito esternoarticolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni”.