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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 11 marzo 2014, n. 4

NORME PER IL RILANCIO DELL’AGRICOLTURA E DELLA SELVICOLTURA, PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO RURALE ED ISTITUZIONE DELLA BANCA REGIONALE DELLA TERRA

Bollettino Ufficiale n. 3 del 19 marzo 2014

Art. 4
(Ambiti di intervento)
1. La Regione, d’intesa con i comuni interessati, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, individua, con deliberazione di Giunta, gli ambiti territoriali a vocazione agro-forestale, nei quali sia accertata la necessità di interventi volti a:
a) ripristinare la rete di regimazione del deflusso delle acque piovane e di natura sorgiva, anche al fine di una migliore gestione della risorsa idrica;
b) realizzare invasi e vasche a monte degli appezzamenti al fine del contenimento dell’acqua piovana per il successivo utilizzo irriguo e di antincendio;
c) consolidare i versanti rimodellati con terrazzamenti e ciglioni inerbiti allo scopo del loro recupero agricolo;
d) gestire la copertura arborea, anche attraverso opportuni interventi di alleggerimento, al fine di rendere più efficace l’azione protettiva del bosco, nonché di migliorare ed incrementare qualità, quantità e tipologia dei prodotti ritraibili;
e) prevenire il rischio di incendio, mediante opportuni interventi sulla copertura vegetale.
2. La Regione, sentiti i comuni di cui al comma 1, definisce con deliberazione di Giunta, per ciascun ambito territoriale, le linee guida per la predisposizione di piani di gestione, promossi da soggetti pubblici e privati, per l’attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.
3. Per le finalità della presente legge ovvero al fine di dare attuazione ai piani di cui al comma 2, possono essere sottoscritte, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’Sito esternoarticolo 7 della L. Sito esterno5 marzo 2001, n. 57 ) e successive modificazioni ed integrazioni, apposite convenzioni tra imprese agricole, anche collegate in rete, e Pubblica Amministrazione destinate allo svolgimento di attività tese alla tutela dell’ambiente, alla salvaguardia del paesaggio e alla cura del territorio con particolare attenzione all’assetto idrogeologico.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto dall'art. 24 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 . La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che la Regione, per le attività di controllo faunistico, può avvalersi “anche del concorso di coadiutori appositamente formati in coerenza con i criteri di cui all'Sito esternoarticolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni”.