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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 11 marzo 2014, n. 4

NORME PER IL RILANCIO DELL’AGRICOLTURA E DELLA SELVICOLTURA, PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO RURALE ED ISTITUZIONE DELLA BANCA REGIONALE DELLA TERRA

Bollettino Ufficiale n. 3 del 19 marzo 2014

Art. 2
(Azioni della Regione)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione, con la presente legge, promuove:
a) una più efficace azione di vigilanza sul rispetto degli obblighi dei proprietari di terreni agricoli o forestali con particolare attenzione alla regimazione del deflusso delle acque meteoriche;
b) gli interventi volti ad agevolare la mobilità fondiaria su iniziativa dei singoli o delle amministrazioni locali, anche sostenendo la costituzione di consorzi agro-forestali sia tra proprietari e conduttori, sia tra soli proprietari, anche ai sensi e per le finalità di cui al Titolo II, Libro III, Sezioni II e III del Codice civile;
c) la costituzione della Banca regionale della terra, di cui all’articolo 6;
d) la messa a coltura di terreni agricoli o forestali incolti, nonché di terreni con altre precedenti destinazioni.
2. Nell’attuazione delle azioni di cui al comma 1, lettera d), è riconosciuta priorità alle imprese, con particolare riguardo a quelle costituite da giovani, che incrementano le proprie dimensioni in termini di unità lavorative, secondo parametri tecnici stabiliti nell’ambito della programmazione dello sviluppo rurale in attuazione della normativa e degli indirizzi comunitari di riferimento, nonché alle aziende agricole biologiche ed a quelle che praticano l’agricoltura sociale.
3. La Regione si attiva con il Ministero della Giustizia e gli istituti penitenziari al fine di utilizzare i detenuti per il recupero del patrimonio boschivo sulle aree demaniali.
3 bis. In vista di una più efficace tutela delle coltivazioni, nonché per rispondere con maggiore tempestività ed incisività alle richieste di intervento provenienti dai comuni, la Regione, per le attività di controllo faunistico, può avvalersi, sull’intero territorio regionale, oltreché dei soggetti individuati all’articolo 36, comma 2, lettera b) della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni e integrazioni, anche del concorso di coadiutori appositamente formati, in coerenza con i criteri di cui all’Sito esternoarticolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni. (2)

Comma aggiunto dall'art. 24 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 . La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che la Regione, per le attività di controllo faunistico, può avvalersi “anche del concorso di coadiutori appositamente formati in coerenza con i criteri di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni”.


Note del Redattore:

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Comma aggiunto dall'art. 24 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 . La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che la Regione, per le attività di controllo faunistico, può avvalersi “anche del concorso di coadiutori appositamente formati in coerenza con i criteri di cui all'Sito esternoarticolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni”.