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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 11 marzo 2014, n. 4

NORME PER IL RILANCIO DELL’AGRICOLTURA E DELLA SELVICOLTURA, PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO RURALE ED ISTITUZIONE DELLA BANCA REGIONALE DELLA TERRA

Bollettino Ufficiale n. 3 del 19 marzo 2014

Art. 12
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede, ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni, mediante utilizzo in termini di competenza di quota di euro 1.500.000,00 dell’U.P.B. 18.207 “Fondo speciale di conto capitale” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2013 ed all’iscrizione in termini di competenza del medesimo importo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2014 nell’Area XIII “Agricoltura” all’U.P.B. 13.212 “Investimenti a favore dell’economia montana”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Note del Redattore:

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Comma aggiunto dall'art. 24 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 . La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che la Regione, per le attività di controllo faunistico, può avvalersi “anche del concorso di coadiutori appositamente formati in coerenza con i criteri di cui all'Sito esternoarticolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni”.