Legge regionale 11 marzo 2014, n. 4
NORME PER IL RILANCIO DELL’AGRICOLTURA E DELLA SELVICOLTURA, PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO RURALE ED ISTITUZIONE DELLA BANCA REGIONALE DELLA TERRA
Bollettino Ufficiale n. 3 del 19 marzo 2014
- VOCI
- agricoltura e foreste
INDICE
Art. 1. - (Oggetto e finalità)
Art. 2 - (Azioni della Regione)
Art. 3 - (Vigilanza sul rispetto degli obblighi connessi alla proprietà o al possesso di terreni)
Art. 4 - (Ambiti di intervento)
Art. 5 - (Competenze dei comuni)
Art. 6 - (Banca regionale della terra)
Art. 7 - (Incentivi a favore degli imprenditori agricoli e dei proprietari di terreni forestali)
Art. 8 - (Contributi a favore dei comuni e dei consorzi)
Art. 9 - (Sanzioni per la violazione degli impegni sottoscritti con gli atti d’obbligo)
Art. 10 - (Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico))
Art. 11 - (Modifiche alla l.r. 18/1996)
Art. 12 - (Norma finanziaria)
Note del Redattore:
Comma aggiunto dall'art. 24 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 . La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che la Regione, per le attività di controllo faunistico, può avvalersi “anche del concorso di coadiutori appositamente formati in coerenza con i criteri di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni”.