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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 11 marzo 2014, n. 3

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2004, N. 10 (NORME PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 1998 N. 9 (NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ENTI OPERANTI NEL SETTORE DELL’EDILIZIA PUBBLICA E RIORDINO DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALL’EDILIZIA RESIDENZIALE ED AI LAVORI PUBBLICI))

Bollettino Ufficiale n. 3 del 19 marzo 2014

Art. 5
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “
possono predisporre
” sono sostituite dalla seguente: “
predispongono
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
1 bis. Gli oneri derivanti dal provvedimento di mobilità possono essere a carico dell’ente gestore o del Comune secondo quanto previsto dai criteri regionali di attuazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b).
”.
3. Al comma 7 dell’articolo 15 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: “
ultrasessantenni
” è sostituita dalla seguente: “
ultrasessantacinquenni
”.
4. Dopo il comma 7 dell’articolo 15 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
7 bis. Per i nuclei familiari occupanti un alloggio privo di barriere architettoniche è obbligatoria la mobilità alle condizioni di cui al comma 4 qualora all’interno dei nuclei stessi non siano più presenti, a seguito delle mutate condizioni familiari, soggetti portatori di handicap.
7 ter. Nell’ipotesi di cui al comma 4, in carenza di rilascio dell’alloggio da parte del nucleo familiare assegnatario, opera la decadenza dal rapporto di assegnazione.
”.