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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 2

RAZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI NORMATIVE IN MATERIA DI TURISMO, CULTURA E SPETTACOLO.

Bollettino Ufficiale n. 2 del 26 febbraio 2014

Art. 13
1. Il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“1. All’inizio di ogni legislatura, entro sei mesi dal proprio insediamento, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria il Piano pluriennale regionale di valorizzazione culturale, che definisce gli obiettivi strategici e le politiche da realizzare nella legislatura, indicando le priorità di intervento.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
“1 bis. Il Piano di cui al comma 1 è approvato con deliberazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, può essere aggiornato annualmente tramite il Programma annuale di attuazione di cui all’articolo 11 e rimane in vigore fino all’approvazione del nuovo Piano da parte del Consiglio regionale subentrante.”.
3. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata.
4. Il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“3. I criteri e le procedure di concessione e di erogazione dei contributi regionali sono definiti dalla Giunta regionale.”.

Note del Redattore: