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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 2

RAZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI NORMATIVE IN MATERIA DI TURISMO, CULTURA E SPETTACOLO.

Bollettino Ufficiale n. 2 del 26 febbraio 2014

Art. 9
1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 10/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserita la seguente:
“b bis) la semplificazione delle procedure di autorizzazione per le arene operanti nei comuni sprovvisti di altre sale cinematografiche, compresi gli spazi occupati per attività stagionale, non delimitati fisicamente da transenne, cordoli o altro mezzo idoneo a trattenere il pubblico e privi di posti a sedere, che effettuano proiezioni gratuite di opere – eccetto documentari – prodotte da almeno cinque anni e in numero non superiore a otto a stagione, nel rispetto di quanto disposto all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d);”.
2. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 10/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “è approvata previo parere del nucleo tecnico regionale di cui all’articolo 5 e” sono soppresse.

Note del Redattore: