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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1

NORME IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI OTTIMALI PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

Bollettino Ufficiale n. 2 del 26 febbraio 2014

Art. 8
(Piani d’ambito)
1. Entro quattro mesi dalla data della loro costituzione, gli enti d’ambito provvedono, previa verifica dei piani vigenti, alla predisposizione dei piani d’ambito ai sensi dell’Sito esternoarticolo 149 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.(22)

Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 1 dicembre 2015, n. 20.

2. Il programma degli interventi ed il piano economico finanziario, quali atti costituenti il Piano d’ambito, sono elaborati in base a quanto indicato rispettivamente all’Sito esternoarticolo 149, commi 3 e 4 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di poter assicurare prioritariamente lo svolgimento del servizio nel rispetto dell’articolo 3, comma 1, lettera b). (23)

Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 1 dicembre 2015, n. 20.

4. I piani d’ambito, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 149, comma 6, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inviati alla Regione per la verifica di congruenza con quanto stabilito con il Piano di gestione, di cui all’Sito esternoarticolo 117 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli atti di pianificazione regionale vigenti, in particolare con il Piano di tutela delle acque di cui all’Sito esternoarticolo 121 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e per la verifica di assoggettabilità alle procedure di cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica e modifiche alla legge regionale 38/2008 ) e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Gli enti d’ambito tra gli investimenti da pianificare inseriscono anche la realizzazione di sistemi di recupero delle acque piovane.
6. Ai fini del controllo degli interventi attuativi dei piani d’ambito, gli enti d’ambito svolgono l’attività di verifica di cui all’Sito esternoarticolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Sito esternodirettive 2004/17/CE e Sito esterno2004/18/CE ) e successive modificazioni ed integrazioni e all’Sito esternoarticolo 44 e seguenti Sito esternodel decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Sito esternodecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Sito esternodirettive 2004/17/CE e Sito esterno2004/18/CE ”).

Note del Redattore:

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Comma così modificato dall'art. 2 della l.r. 5 agosto 2014, n. 21 .

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Nota soppressa (vedi nota 11).

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Nota soppressa (vedi nota 11)

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Nota soppressa (vedi nota 14).

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Articolo abrogato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 della L.R. 19 novembre 2014, n. 35 che ha disposto l'abrogazione dell'art. 5 della l.r. 5 agosto 2014, n. 21 . Detto articolo 5 inseriva nella presente legge l'articolo 24 bis.

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Nota soppressa (vedi nota 15).

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Con sentenza n. 32/2015, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale, Serie speciale – Corte Costituzionale n. 11 del 18 marzo 2015 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Vedi le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 24 della medesima legge regionale .

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Vedi le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 24 della medesima legge regionale .

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Nota soppressa (v. nota 42)

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Punto inserito dal comma 1, dell'art. 1 della l.r. 23 settembre 2015, n. 17 . Con sentenza n. 173/2017, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale, Serie speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma della L.R. 17/2015 .

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Lettera così modificata dal comma 2 dell'art. 1 della L.R. 23 settembre 2015, n. 17 . Con sentenza n. 173/2017, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale, Serie speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma della L.R. 17/2015 .

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Allegato già modificato con Sito esternodeliberazione Sito esternodella Giunta regionale 7 agosto 2014, n. 1070 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 settembre 2015, n. 17 . Con sentenza n. 173/2017, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale, Serie speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo della L.R. 17/2015 .

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Elenco già modificato con Sito esternodeliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2014, n. 1070 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 settembre 2015, n. 17 . Con sentenza n. 173/2017, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale, Serie speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo della L.R. 17/2015 .

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Articolo già sostituito dall'art. 7 della L.R. 1 dicembre 2015, n. 20 e successivamente abrogato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .