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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1

NORME IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI OTTIMALI PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

Bollettino Ufficiale n. 2 del 26 febbraio 2014

Art. 6
(Ente d’ambito)
1. All’interno di ciascun ATO tutte le funzioni in materia di servizio idrico integrato stabilite dal Sito esternod.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni sono attribuite ai comuni facenti parte dell’ambito, che le esercitano in forma associata secondo il Sito esternodecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni attraverso l’Ente d’ambito.
2. Gli enti d’ambito operano in nome e per conto dei comuni in essi associati, secondo modalità definite dall’apposita convenzione di cui al comma 4, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio idrico integrato.
3. Ai fini della costituzione degli enti d’ambito, i comuni ricadenti in ciascun ATO approvano la convenzione di cui al comma 4.
4. La convenzione individua le decisioni per le quali è richiesta una maggioranza qualificata dei comuni partecipanti all’Ente d’ambito. Le decisioni dell'Assemblea di cui al comma 5, lettera a), sono in ogni caso assunte attraverso l'espressione di una doppia maggioranza, determinata dal pronunciamento di tanti comuni che rappresentino sia la metà più uno dei comuni facenti parte dell’Assemblea d’ambito, sia il 51 per cento delle quote di partecipazione alla medesima Assemblea.
5. La convenzione di cui al comma 4 prevede:
a) la costituzione di un’Assemblea d’ambito, presieduta da un Presidente espresso dalla maggioranza dei componenti dell’Assemblea, nominato con la maggioranza di cui al comma 4 e formata dai rappresentanti degli enti locali partecipanti all’Ente d’ambito, o loro delegati, con competenza in ordine alle attività di cui al comma 2;
b) le quote di partecipazione dei comuni all’Assemblea d’ambito, il cui riparto è determinato in base alla popolazione residente in ciascun comune alla data dell’ultimo censimento;
c) l’adozione di un regolamento per il funzionamento dell’Assemblea;
d) la costituzione, in ciascun Ente d’ambito, dell’Ufficio d’ambito con la presenza di idonee professionalità di carattere tecnico, economico e finanziario in grado di garantire il necessario supporto per l’assolvimento delle funzioni di programmazione e controllo di cui al Sito esternod.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. L’Ufficio d’ambito costituisce il centro di responsabilità tecnico–amministrativo della gestione dell’ATO e la sua dotazione organica è prioritariamente assicurata da personale messo a disposizione da comuni, province e Regione, che garantisce il necessario supporto esecutivo per gli atti di competenza dell’Assemblea d’ambito e del Comitato d’ambito di cui al comma 6.
6. L’Assemblea d’ambito nomina fra i suoi componenti un Comitato d’ambito, composto dal Presidente dell’Assemblea e da dieci membri. Il Comitato d’ambito è organo esecutivo dell’Assemblea e svolge le funzioni che vengono definite dalla convenzione di cui al comma 4.
7. Le funzioni di partecipazione all’Assemblea e al Comitato d’ambito sono svolte a titolo non oneroso.
8. L’Ente d’ambito presenta, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria una relazione sull’attività svolta l’anno precedente.
9. Qualora nella normativa di riforma del sistema delle autonomie locali le province siano individuate come enti di secondo livello con organi nominati e composti da sindaci e membri degli organi comunali, non si dà luogo alla costituzione degli enti d’ambito ovvero, se già costituiti, gli stessi sono soppressi e la funzione di Autorità d’ambito è attribuita in capo alle nuove province come di seguito indicato fermo restando quanto stabilito dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8:
- ATO Ovest: Provincia di Imperia;
- ATO Centro-Ovest 1: Provincia di Savona;
- ATO Centro-Ovest 2: Provincia di Savona;
- ATO Centro-Est: Provincia di Genova;
- ATO Est: Provincia della Spezia.
10. Nel caso di cui al comma 9:
a) la funzione di Autorità d’ambito dell’ATO Centro-Est è affidata alla Città metropolitana qualora istituita;
b) la Provincia di Imperia, mediante la sottoscrizione di accordi con i comuni interessati, definisce le modalità di partecipazione alle decisioni di governo dell’ambito da parte dei comuni rientranti nell’ATO Ovest e facenti parte della Provincia di Savona;

Note del Redattore:

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Comma così modificato dall'art. 2 della l.r. 5 agosto 2014, n. 21 .

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Nota soppressa (vedi nota 11).

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Nota soppressa (vedi nota 11)

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Nota soppressa (vedi nota 14).

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Articolo abrogato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 della L.R. 19 novembre 2014, n. 35 che ha disposto l'abrogazione dell'art. 5 della l.r. 5 agosto 2014, n. 21 . Detto articolo 5 inseriva nella presente legge l'articolo 24 bis.

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Nota soppressa (vedi nota 15).

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Con sentenza n. 32/2015, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale, Serie speciale – Corte Costituzionale n. 11 del 18 marzo 2015 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Vedi le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 24 della medesima legge regionale .

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Vedi le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 24 della medesima legge regionale .

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Nota soppressa (v. nota 42)

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Punto inserito dal comma 1, dell'art. 1 della l.r. 23 settembre 2015, n. 17 . Con sentenza n. 173/2017, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale, Serie speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma della L.R. 17/2015 .

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Lettera così modificata dal comma 2 dell'art. 1 della L.R. 23 settembre 2015, n. 17 . Con sentenza n. 173/2017, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale, Serie speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma della L.R. 17/2015 .

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Allegato già modificato con Sito esternodeliberazione Sito esternodella Giunta regionale 7 agosto 2014, n. 1070 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 settembre 2015, n. 17 . Con sentenza n. 173/2017, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale, Serie speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo della L.R. 17/2015 .

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Elenco già modificato con Sito esternodeliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2014, n. 1070 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 settembre 2015, n. 17 . Con sentenza n. 173/2017, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale, Serie speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo della L.R. 17/2015 .

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Articolo già sostituito dall'art. 7 della L.R. 1 dicembre 2015, n. 20 e successivamente abrogato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .