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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1

NORME IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI OTTIMALI PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

Bollettino Ufficiale n. 2 del 26 febbraio 2014

Art. 3
(Funzioni della Regione)
1. Nell’ambito delle competenze attribuite dalle vigenti disposizioni in materia la Regione esercita le seguenti funzioni:
a) formula indirizzi e linee guida ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 6;
b) favorisce processi di aggregazione delle gestioni esistenti nelle more del riallineamento delle scadenze delle gestioni in essere;
c) favorisce iniziative per la riduzione dei consumi e per il risparmio idrico, inserendole nella programmazione di cui alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero nell’ambito di programmi finanziabili con fondi comunitari;
d) adotta la convenzione per la regolazione dei rapporti tra Ente d’ambito e gestore, in conformità allo schema di convenzione tipo approvata dall’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEG) ai sensi dell’Sito esternoarticolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni;
esercita iniziative per la valutazione e la verifica sugli interventi infrastrutturali strategici.
2. La Regione all’interno degli atti di pianificazione e di programmazione di settore definisce o concorre a definire, in attuazione di quanto previsto dal Sito esternod.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, i bilanci idrici dei bacini idrografici secondo i principi contenuti nella direttiva Sito esterno60/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acqua al fine di assicurare:
a) il diritto all’acqua;
b) l’equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostruzione del patrimonio idrico;
c) la presenza di una quantità minima di acqua in alveo (deflusso minimo vitale) per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali.

Note del Redattore:

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Comma così modificato dall'art. 2 della l.r. 5 agosto 2014, n. 21 .

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Nota soppressa (vedi nota 11).

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Nota soppressa (vedi nota 11)

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Nota soppressa (vedi nota 14).

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Articolo abrogato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 della L.R. 19 novembre 2014, n. 35 che ha disposto l'abrogazione dell'art. 5 della l.r. 5 agosto 2014, n. 21 . Detto articolo 5 inseriva nella presente legge l'articolo 24 bis.

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Nota soppressa (vedi nota 15).

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Con sentenza n. 32/2015, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale, Serie speciale – Corte Costituzionale n. 11 del 18 marzo 2015 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Vedi le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 24 della medesima legge regionale .

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Vedi le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 24 della medesima legge regionale .

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Nota soppressa (v. nota 42)

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Punto inserito dal comma 1, dell'art. 1 della l.r. 23 settembre 2015, n. 17 . Con sentenza n. 173/2017, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale, Serie speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma della L.R. 17/2015 .

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Lettera così modificata dal comma 2 dell'art. 1 della L.R. 23 settembre 2015, n. 17 . Con sentenza n. 173/2017, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale, Serie speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma della L.R. 17/2015 .

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Allegato già modificato con Sito esternodeliberazione Sito esternodella Giunta regionale 7 agosto 2014, n. 1070 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 settembre 2015, n. 17 . Con sentenza n. 173/2017, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale, Serie speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo della L.R. 17/2015 .

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Elenco già modificato con Sito esternodeliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2014, n. 1070 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 settembre 2015, n. 17 . Con sentenza n. 173/2017, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale, Serie speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo della L.R. 17/2015 .

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Articolo già sostituito dall'art. 7 della L.R. 1 dicembre 2015, n. 20 e successivamente abrogato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .