Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1

NORME IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI OTTIMALI PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

Bollettino Ufficiale n. 2 del 26 febbraio 2014

Art. 22
(Disposizioni transitorie relative al Titolo II)
1. I comuni costituiscono gli enti d’ambito entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli enti d’ambito subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, in materia di servizio idrico integrato, in essere alla data di costituzione dei medesimi enti.
3. Il personale dipendente dalle province assegnato alle segreterie tecniche operanti alla data di entrata in vigore della presente legge continua a svolgere a parità di condizioni la propria attività in posizione di comando presso gli enti d’ambito. Il costo del personale interessato è anticipato dagli enti di appartenenza che ne chiedono il rimborso agli enti d’ambito.
4. Fino alla data di costituzione degli enti d’ambito, la Provincia mantiene le funzioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013) e successive modificazioni ed integrazioni. Alla Conferenza dei Sindaci di cui all’articolo 5, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011) e successive modificazioni ed integrazioni i comuni sono rappresentati dal Sindaco o suo delegato.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 2 della l.r. 5 agosto 2014, n. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (vedi nota 11).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (vedi nota 11)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (vedi nota 14).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 della L.R. 19 novembre 2014, n. 35 che ha disposto l'abrogazione dell'art. 5 della l.r. 5 agosto 2014, n. 21 . Detto articolo 5 inseriva nella presente legge l'articolo 24 bis.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (vedi nota 15).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Con sentenza n. 32/2015, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale, Serie speciale – Corte Costituzionale n. 11 del 18 marzo 2015 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Vedi le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 24 della medesima legge regionale .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Vedi le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 24 della medesima legge regionale .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 42)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto inserito dal comma 1, dell'art. 1 della l.r. 23 settembre 2015, n. 17 . Con sentenza n. 173/2017, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale, Serie speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma della L.R. 17/2015 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dal comma 2 dell'art. 1 della L.R. 23 settembre 2015, n. 17 . Con sentenza n. 173/2017, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale, Serie speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma della L.R. 17/2015 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato già modificato con Sito esternodeliberazione Sito esternodella Giunta regionale 7 agosto 2014, n. 1070 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 settembre 2015, n. 17 . Con sentenza n. 173/2017, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale, Serie speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo della L.R. 17/2015 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Elenco già modificato con Sito esternodeliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2014, n. 1070 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 settembre 2015, n. 17 . Con sentenza n. 173/2017, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale, Serie speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo della L.R. 17/2015 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo già sostituito dall'art. 7 della L.R. 1 dicembre 2015, n. 20 e successivamente abrogato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .