Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1

NORME IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI OTTIMALI PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

Bollettino Ufficiale n. 2 del 26 febbraio 2014

Art. 16
1. La Città metropolitana e le province provvedono alle funzioni connesse all’organizzazione ed affidamento dei servizi secondo le previsioni dei rispettivi piani anche delegando tali funzioni a comuni facenti parte di una zona omogenea, individuata ai sensi dell’articolo 14, comma 4.
2. La Città metropolitana e le province esercitano, in particolare, le seguenti funzioni, in attuazione degli indirizzi fissati dall’Autorità di cui all’articolo 15:
a) analisi del fabbisogno di servizio per il bacino territoriale di riferimento, in relazione alla quantità e qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;
d) definizione del modello organizzativo connesso alla erogazione dei servizi;
e) assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento dei servizi, coerente con la definizione del modello organizzativo di cui alla lettera d) tenuto conto del parere vincolante delle Assemblee locali di cui all'articolo 16bis, comma 2, lettera a); (39)

Lettera così modificata dal comma 50 dell'art. 1 della L.R. 29 giugno 2023, n. 13.

3. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 2 devono essere salvaguardati gli obiettivi raggiunti attraverso gestioni virtuose che consentono il raggiungimento di risultati di raccolta differenziata previsti dalla normativa nazionale o superiori rispetto a quelle della media delle percentuali dei comuni facenti parte dell’area.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 2 della l.r. 5 agosto 2014, n. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (vedi nota 11).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (vedi nota 11)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (vedi nota 14).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 della L.R. 19 novembre 2014, n. 35 che ha disposto l'abrogazione dell'art. 5 della l.r. 5 agosto 2014, n. 21 . Detto articolo 5 inseriva nella presente legge l'articolo 24 bis.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (vedi nota 15).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Con sentenza n. 32/2015, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale, Serie speciale – Corte Costituzionale n. 11 del 18 marzo 2015 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Vedi le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 24 della medesima legge regionale .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Vedi le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 24 della medesima legge regionale .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 42)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto inserito dal comma 1, dell'art. 1 della l.r. 23 settembre 2015, n. 17 . Con sentenza n. 173/2017, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale, Serie speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma della L.R. 17/2015 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dal comma 2 dell'art. 1 della L.R. 23 settembre 2015, n. 17 . Con sentenza n. 173/2017, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale, Serie speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma della L.R. 17/2015 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato già modificato con Sito esternodeliberazione Sito esternodella Giunta regionale 7 agosto 2014, n. 1070 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 settembre 2015, n. 17 . Con sentenza n. 173/2017, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale, Serie speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo della L.R. 17/2015 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Elenco già modificato con Sito esternodeliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2014, n. 1070 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 settembre 2015, n. 17 . Con sentenza n. 173/2017, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale, Serie speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo della L.R. 17/2015 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo già sostituito dall'art. 7 della L.R. 1 dicembre 2015, n. 20 e successivamente abrogato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .