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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1

NORME IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI OTTIMALI PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

Bollettino Ufficiale n. 2 del 26 febbraio 2014

Art. 14
(Definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di gestione rifiuti urbani)(10)

Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12.

1. A fini dell’organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani ed in attuazione delle disposizioni nazionali vigenti in materia, la Regione individua l’ambito regionale unico, corrispondente all’intero territorio regionale, articolato in quattro aree, coincidenti con il territorio della Città metropolitana e delle tre province liguri.
2. La Città metropolitana provvede, ai sensi dell’articolo 1, comma 44, lettera b), della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni, alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all’utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, tramite uno specifico Piano metropolitano.
3. Le province organizzano i servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all’utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, sulla base di uno specifico Piano d’area.
4. I piani di cui ai commi 2 e 3 devono essere approvati, in conformità alla pianificazione di settore comunitaria, nazionale e regionale, entro dodici mesi dalla approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti.
5. Ai fini degli affidamenti di cui ai commi 2 e 3, la Città metropolitana e le province possono individuare, all'interno del territorio di propria competenza, dei bacini di affidamento comprendenti anche unioni di comuni situate in una diversa provincia con caratteristiche di omogeneità territoriale ed un congruo numero di abitanti, in conformità alle indicazioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, tali da renderli sostenibili dal punto di vista della qualità del servizio e della sua economicità, designando, qualora ritenuto opportuno, un Comune capofila. (24)

Comma già sostituito dall'art. 7 della L.R. 1 dicembre 2015, n. 20 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 1 marzo 2016, n. 4.

6. Nell’attuazione della presente legge sono salvaguardate le scelte di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, anche riguardanti più aree contigue, effettuate ai sensi della previgente normativa e rispondenti a criteri fissati dall’Autorità d’ambito. Sono, inoltre, salvaguardate le scelte di gestione omogenea fra più comuni già operative, anche riguardanti singole fasi del ciclo gestionale.

Note del Redattore:

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Comma così modificato dall'art. 2 della l.r. 5 agosto 2014, n. 21 .

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Nota soppressa (vedi nota 11).

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Nota soppressa (vedi nota 11)

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Nota soppressa (vedi nota 14).

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Articolo abrogato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 della L.R. 19 novembre 2014, n. 35 che ha disposto l'abrogazione dell'art. 5 della l.r. 5 agosto 2014, n. 21 . Detto articolo 5 inseriva nella presente legge l'articolo 24 bis.

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Nota soppressa (vedi nota 15).

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Con sentenza n. 32/2015, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale, Serie speciale – Corte Costituzionale n. 11 del 18 marzo 2015 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Vedi le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 24 della medesima legge regionale .

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Vedi le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 24 della medesima legge regionale .

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Nota soppressa (v. nota 42)

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Punto inserito dal comma 1, dell'art. 1 della l.r. 23 settembre 2015, n. 17 . Con sentenza n. 173/2017, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale, Serie speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma della L.R. 17/2015 .

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Lettera così modificata dal comma 2 dell'art. 1 della L.R. 23 settembre 2015, n. 17 . Con sentenza n. 173/2017, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale, Serie speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma della L.R. 17/2015 .

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Allegato già modificato con Sito esternodeliberazione Sito esternodella Giunta regionale 7 agosto 2014, n. 1070 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 settembre 2015, n. 17 . Con sentenza n. 173/2017, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale, Serie speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo della L.R. 17/2015 .

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Elenco già modificato con Sito esternodeliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2014, n. 1070 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 settembre 2015, n. 17 . Con sentenza n. 173/2017, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale, Serie speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo della L.R. 17/2015 .

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Articolo già sostituito dall'art. 7 della L.R. 1 dicembre 2015, n. 20 e successivamente abrogato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .