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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1

NORME IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI OTTIMALI PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

Bollettino Ufficiale n. 2 del 26 febbraio 2014

INDICE

Art.1 - (Oggetto)
Art. 2 - (Finalità)
Art. 3 - (Funzioni della Regione)
Art. 4 - (Principi relativi al controllo della qualità delle acque)
Art. 5 - (Ambiti territoriali ottimali (ATO))
Art. 6 - (Ente d’ambito)
Art. 7 - (Comitato di coordinamento per il servizio idrico integrato)
Art. 8 - (Piani d’ambito)
Art. 9 - (Gestione partecipata e trasparenza del servizio idrico)
Art. 10 - (Facoltà di gestione autonoma)
Art. 11 - (Esercizio dei poteri sostitutivi)
Art. 12 - (Inadempimento agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea)
Art. 13 - (Finalità)
Art. 14 - (Definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di gestione rifiuti urbani)
Art. 15 - (Autorità d’ambito del ciclo dei rifiuti)
Art. 16 - (Funzioni connesse alla organizzazione ed affidamento dei servizi)
Art. 16bis. - (Assemblee locali)
Art. 17 - (Determinazione della tariffa)
Art. 18 - (Segreteria del Comitato d'ambito)
Art. 19 - (Percorso partecipativo)
Art. 20 - (Clausola di salvaguardia)
Art. 21 - (Consulte per il servizio idrico e il servizio di gestione dei rifiuti)
Art. 22 - (Disposizioni transitorie relative al Titolo II)
Art. 23 - (Disposizioni transitorie relative al Titolo III)
Art. 24 - (Disposizioni diverse)
Articolo 24 bis - (Disposizioni urgenti per gli impianti di discarica)
Art. 25 - (Abrogazione di norme)
Art. 26 - (Norma finanziaria)
Art. 27 - (Dichiarazione d’urgenza)
ALLEGATO A - (ARTICOLO 5-CARTOGRAFIA)
ALLEGATO B - (ARTICOLO 5-AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI-ATO)

Note del Redattore:

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Comma così modificato dall'art. 2 della l.r. 5 agosto 2014, n. 21 .

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Nota soppressa (vedi nota 11).

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Nota soppressa (vedi nota 11)

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Nota soppressa (vedi nota 14).

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Articolo abrogato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 della L.R. 19 novembre 2014, n. 35 che ha disposto l'abrogazione dell'art. 5 della l.r. 5 agosto 2014, n. 21 . Detto articolo 5 inseriva nella presente legge l'articolo 24 bis.

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Nota soppressa (vedi nota 15).

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Con sentenza n. 32/2015, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale, Serie speciale – Corte Costituzionale n. 11 del 18 marzo 2015 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Vedi le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 24 della medesima legge regionale .

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Vedi le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 24 della medesima legge regionale .

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Nota soppressa (v. nota 42)

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Punto inserito dal comma 1, dell'art. 1 della l.r. 23 settembre 2015, n. 17 . Con sentenza n. 173/2017, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale, Serie speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma della L.R. 17/2015 .

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Lettera così modificata dal comma 2 dell'art. 1 della L.R. 23 settembre 2015, n. 17 . Con sentenza n. 173/2017, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale, Serie speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma della L.R. 17/2015 .

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Allegato già modificato con Sito esternodeliberazione Sito esternodella Giunta regionale 7 agosto 2014, n. 1070 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 settembre 2015, n. 17 . Con sentenza n. 173/2017, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale, Serie speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo della L.R. 17/2015 .

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Elenco già modificato con Sito esternodeliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2014, n. 1070 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 settembre 2015, n. 17 . Con sentenza n. 173/2017, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale, Serie speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo della L.R. 17/2015 .

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Articolo già sostituito dall'art. 7 della L.R. 1 dicembre 2015, n. 20 e successivamente abrogato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .