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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 25 marzo 2013, n. 8

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.)

Bollettino Ufficiale n. 3 del 27 marzo 2013

Art. 17
(Gestione economica e finanziaria)
1. Nell’ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Co.Re.Com. ha autonomia decisionale e operativa. Al fine dell’effettuazione delle spese deliberate, il Co.Re.Com. trasmette, attraverso il dirigente della struttura funzionalmente dipendente, le conseguenti richieste ai competenti uffici del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa affinché provvedano con le ordinarie procedure. Le conseguenti funzioni amministrativo-contabili sono esercitate dalle competenti strutture del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa.