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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 25 marzo 2013, n. 8

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.)

Bollettino Ufficiale n. 3 del 27 marzo 2013

Art. 16
(Assegnazione di personale da parte della Giunta regionale e del Consiglio)(6)

Articolo così sostituito dal comma 72 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33.

1. Ai sensi dell’articolo 22, comma 1 bis, della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, l’assegnazione di personale alla struttura di supporto al Co.Re.Com. è determinata, sentito il medesimo Comitato, dalla Giunta regionale o dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa della Liguria. Il personale assegnato è posto alle dipendenze funzionali del Co.Re.Com. ed opera in piena autonomia.