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Documento vigente: Testo Coordinato
Art. 4
(Servizi minimi)
1. Sono definiti servizi minimi di trasporto pubblico regionale e locale di cui all’articolo 2, comma 1, quelli che consentono il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e sono organizzati in reti che si sviluppano negli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all’articolo 9. (26)

Comma così modificato dall'art. 3 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

2. I servizi minimi sono a carico del bilancio della Regione e sono definiti, ai sensi dell’articolo 12, sentiti la Commissione consiliare competente e il Consiglio delle Autonomie locali (CAL) di cui alla legge regionale 1 febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) sulla base del programma dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera c), ed in particolare, tenendo conto dei seguenti elementi:
a) su tutti i territori serviti dal trasporto pubblico alla data di entrata in vigore della presente legge deve essere garantita una coppia di corse;(27)

Lettera così modificata dall'art. 3 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

b) integrazione tra le reti e le varie modalità di trasporto di cui alla vigente normativa;
c) i servizi minimi in ambito extraurbano sono definiti quali una coppia di corse di collegamento per i centri o per gli ambiti abitati con una popolazione indicativamente di cinquanta residenti compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili e nell'ambito degli accordi di programma sottoscritti; (28)

Lettera così modificata dall'art. 3 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

d) pendolarismo scolastico e lavorativo;
e) fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari, culturali, sportivi e religiosi;
f) esigenze di riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento;
g) sistemi di trasporto con cui viene svolto il servizio.
3. In particolare i servizi minimi garantiscono i collegamenti fra le stazioni ferroviarie e le aree che su di esse gravitano al fine di assicurare servizi di adduzione al servizio ferroviario secondo la programmazione dello stesso che deve garantire un’adeguata copertura a tutto il territorio regionale.
4. I servizi minimi garantiscono un’adeguata mobilità in tutta la regione con particolare riferimento ai territori non coperti dal servizio ferroviario.
5. Nelle zone a domanda debole le corse di cui al comma 4 possono essere effettuate con modalità alternative di trasporto.

Note del Redattore:

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Nota soppressa. (Vedi nota n. 36)

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Nota soppressa. (Vedi nota n. 34)

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Nota soppressa. (Vedi nota n. 34)

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Nota soppressa. (Vedi nota n. 34)

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Nota soppressa. (Vedi nota n. 45)

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Nota soppressa. (Vedi nota n. 46)

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Nota soppressa. (Vedi nota n. 47)

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Nota soppressa. (Vedi nota n. 48)

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Comma già modificato dall'art. 6 della l.r. 29 dicembre 2014, n. 41 e così ulteriormente modificato dall'art. 16 della l.r. 9 agosto 2016, n. 16 .

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Comma già modificato dall'art. 6 della l.r. 29 dicembre 2014, n. 41 e così ulteriormente modificato dall'art. 16 della l.r. 9 agosto 2016, n. 16 .

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Comma aggiunto dall'art. 1 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 24 e successivamente abrogato dall'art. 3 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

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Nota soppressa. (Vedi nota n. 34)

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Nota soppressa. (Vedi nota n. 35)

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Lettera così modificata dall'art. 4 della l.r. 22 dicembre 2014, n. 24 .

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Lettera così modificata dall'art. 1 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

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Articolo così sostituito dall'art. 2 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

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Lettera così modificata dall'art. 3 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

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Lettera così modificata dall'art. 3 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

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Rubrica così modificata dall'art. 4 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 4 della l.r. 9 agosto 2016, n.19 .

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Articolo così sostituito dall'art. 5 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

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Articolo così sostituito dall'art. 6 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

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Articolo così sostituito dall'art. 8 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

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Articolo così sostituito dall'art. 9 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

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Comma così sostituito dall'art. 11 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

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Nota soppressa. (Vedi nota 70)

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Nota soppressa. (Vedi nota 70)

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Nota soppressa. (Vedi nota 70)

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Nota soppressa. (Vedi nota 70)

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Articolo così sostituito dall'art. 14 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

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Articolo così sostituito dall'art. 15 della l.r. 9 agosto 2016, n.19 .

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Comma così modificato dall'art. 17 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

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Comma così sostituito dall'art. 17 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 17 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 18 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

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Comma modificato dall'art. 19 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della l.r. 5 agosto 2019, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 21 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 22 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

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Rubrica così modificata dall'art. 23 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 23 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

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Secondo quanto disposto dall'art. 27 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 dalla data di entrata in vigore della stessa il presente comma cessa di avere effetto e le risorse relative sono destinate secondo quanto stabilito dal comma 1 del suddetto articolo 27. Comma successivamente abrogato dall'art. 1 della l.r. 10 novembnre 2017, n. 27 .

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Secondo quanto disposto dall'art. 27 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 dalla data di entrata in vigore della medesima, l'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale cessa di svolgere le funzioni e le attività di cui agli articoli della presente legge abrogati dalla citata l.r. 19/2016 . Titolo così sostituito dall'art. 14 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

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Comma già modificato dall'art. 6 della l.r. 27 dicembre 2016, n. 34 , ulteriormente modificato dall'art. 1 della l.r. 11 maggio 2017, n. 11 e così sostituito dall'art. 1 della l.r. 10 novembre 2017, n. 27 .

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Articolo così sostituito dall'art. 6 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Lettera così sostituita dall'art. 6 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Lettera così modificata dall'art. 25 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Lettera già sostituita dall'art. 5 della l.r. 5 agosto 2019, n. 19 e così modificata dall'art. 1 della l.r. 28 aprile 2023, n. 10 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della l.r. 5 agosto 2019, n. 19 .

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Lettera così modificata dall'art. 14 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

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Lettera così aggiunta dall'art. 2 dalla l.r. 13 luglio 2020, n. 16 .

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Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 15 luglio 2022, n. 7 .

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Articolo così sostituito dall'art. 34 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16 .