Legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE LIGURIA (LEGGE FINANZIARIA 2014)
Bollettino Ufficiale n. 23 del 27 dicembre 2013
INDICE
Art. 1 - (Indebitamento)
Art. 2 - (Proroga dell’autorizzazione ai sensi dell’ articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 52 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2013) e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 3 - (Vincolo di destinazione)
Art. 4 - (Patto di stabilità interno e formazione del bilancio di previsione)
Art. 5 - (Programma investimenti in sanità)
Art. 6 - (Attivazione interventi di programmazione comunitaria 2014/2020)
Art. 7 - (Attivazione interventi di programmazione Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020)
Art. 8 - (Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 62 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2010))
Art. 9 - (Implementazione attività di cui alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 10 - (Riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza)
Art. 11 - (Riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza)
Art. 12 - (Spesa per sponsorizzazioni)
Art. 13 - (Riduzione della spesa per trasferte)
Art. 14 - (Riduzione della spesa per formazione)
Art. 15 - (Riduzione della spesa per il servizio automobilistico regionale)
Art. 16 - (Riduzione delle spese per l'acquisto di mobili ed arredi)
Art. 17 - (Riduzione della spesa per locazioni passive)
Art. 18 - (Adempimenti attuativi da parte della Giunta regionale)
Art. 19 - (Cessazione di concessioni gratuite)
Art. 20 - (Modifica all’ articolo 10 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di competenza della Regione o di Enti da essa individuati, delegati o subdelegati e modifiche alle leggi regionali 27 dicembre 1994, n. 66 e 13 maggio 1996, n. 21 ))
Art. 21 - (Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo)
Art. 22 - (Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale)
Art. 23 - (Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2007, n. 43 (Disposizioni in materia fiscale))
Art. 24 - (Interpretazione autentica di norme)
Art. 25 - (Modifiche alla l.r. 22/2010 )
Art. 26 - (Disposizioni a favore delle farmacie disagiate)
Art. 27 - (Iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Regionale di cittadini extra UE soggiornanti per motivi di studio)
Art. 28 - (Variazioni dell’aliquota dell’addizionale regionale (IRPEF))
Art. 29 - (Variazioni dell’aliquota dell’addizionale regionale (IRPEF) per l’anno d’imposta 2013)
Articolo 29 bis - (Fondi speciali)
Art. 30 - (Copertura finanziaria)
Art. 31 - (Dichiarazione d'urgenza)
Tabella A -
Tabella A
Note del Redattore:
Comma modificato dall'art. 14 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 40 e così sostituito dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 27 .
Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 40 , successivamente modificato dall'art. 20 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 e abrogato dall'art. 10 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18 .
Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 17 marzo 2022 , a decorrere dall'anno d'imposta 2022 (1° gennaio 2022).