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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 23 dicembre 2013, n. 40

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA 2014.

Bollettino Ufficiale n. 23 del 27 dicembre 2013

Art. 3
(Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo))
1. Al comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 38/2007 e successive modificazioni e integrazioni dopo le parole “impegni assunti” sono aggiunte le seguenti: “nonché a favore di persone fisiche, richiedenti mutui prima casa, che si trovano in difficoltà nel reperimento di garanzie aggiuntive”.
2. Alla fine del comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 38/2007 e successive modificazioni e integrazioni sono aggiunte le seguenti parole: “Tale fondo può essere integrato con conferimenti da parte di soggetti pubblici e privati, previa approvazione della Regione.”.
3. Dopo la lettera d) del comma 9 dell’articolo 26 bis della l.r. 38/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la seguente:
“d bis) gli interventi di recupero e di nuova costruzione conseguenti ad operazioni di valorizzazione di patrimonio immobiliare pubblico o di società pubbliche.”.