Legge regionale 23 dicembre 2013, n. 40
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA 2014.
Bollettino Ufficiale n. 23 del 27 dicembre 2013
Art. 3
(Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo))
1. Al comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 38/2007 e successive modificazioni e integrazioni dopo le parole “impegni assunti” sono aggiunte le seguenti: “nonché a favore di persone fisiche, richiedenti mutui prima casa, che si trovano in difficoltà nel reperimento di garanzie aggiuntive”.
2. Alla fine del comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 38/2007 e successive modificazioni e integrazioni sono aggiunte le seguenti parole: “Tale fondo può essere integrato con conferimenti da parte di soggetti pubblici e privati, previa approvazione della Regione.”.
3. Dopo la lettera d) del comma 9 dell’articolo 26 bis della l.r. 38/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la seguente:
“d bis) gli interventi di recupero e di nuova costruzione conseguenti ad operazioni di valorizzazione di patrimonio immobiliare pubblico o di società pubbliche.”.
Note del Redattore:
Comma già modificato dall'art. 13 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 , ulteriormente modificato dall'art. 31 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 , successivamente modificato dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 e nuovamente modificato dall'art. 32 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .