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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 23 dicembre 2013, n. 40

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA 2014.

Bollettino Ufficiale n. 23 del 27 dicembre 2013

Art. 25
(Modifica alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche – Deleghe e norme urbanistiche particolari))
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
“1 bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo gli interventi individuati nel provvedimento della Giunta regionale, di cui al comma 1, lettere a) e b). Restano fermi gli adempimenti relativi alle opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica, previsti dall’Sito esternoarticolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni.”.