Legge regionale 23 dicembre 2013, n. 40
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA 2014.
Bollettino Ufficiale n. 23 del 27 dicembre 2013
Art. 25
(Modifica alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche – Deleghe e norme urbanistiche particolari))
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
“1 bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo gli interventi individuati nel provvedimento della Giunta regionale, di cui al comma 1, lettere a) e b). Restano fermi gli adempimenti relativi alle opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica, previsti dall’articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni.”.
Note del Redattore:
Comma già modificato dall'art. 13 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 , ulteriormente modificato dall'art. 31 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 , successivamente modificato dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 e nuovamente modificato dall'art. 32 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .