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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 23 dicembre 2013, n. 40

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA 2014.

Bollettino Ufficiale n. 23 del 27 dicembre 2013

Art. 22
(Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale))
1. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “gestione del” sono sostituite dalle seguenti: “supporto al”.
2. Al comma 4 bis dell’articolo 34 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola: “costiero” sono inserite le seguenti: “e delle acque interne”.
3. L’articolo 37 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 37
(Sistema regionale di educazione ambientale)
1. Il sistema regionale di educazione ambientale si articola in un centro regionale (CREA), il cui funzionamento è assicurato dalla struttura regionale competente in materia di educazione ambientale, e in centri locali (CEA), promossi da enti parco e comuni capoluogo o comuni associati con popolazione residente complessiva superiore a 10.000 abitanti.
2. Il CREA si avvale di ARPAL per la realizzazione della programmazione di cui al comma 4 e svolge funzioni di:
a) coordinamento delle attività riguardanti l’educazione ambientale che si svolgono sul territorio regionale con particolare riferimento a quelle svolte dai CEA;
b) promozione della collaborazione dei soggetti operanti nell'ambito dello sviluppo sostenibile;
c) progettazione e realizzazione dei programmi di educazione ambientale, anche in collaborazione con gli altri soggetti del sistema;
d) progettazione e realizzazione di iniziative di educazione ambientale rivolte alle istituzioni scolastiche e ai cittadini e di processi di sostenibilità locale;
e) promozione di azioni di ricerca di nuovi metodi e strumenti per l’educazione ambientale;
f) cura della comunicazione all'interno del sistema regionale di educazione ambientale.
3. I CEA svolgono in particolare i seguenti compiti:
a) realizzazione a livello locale di progetti di educazione ambientale;
b) promozione della sostenibilità ambientale presso le comunità locali nei processi che riguardano lo sviluppo del territorio.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento:
a) stabilisce le modalità di organizzazione del sistema di educazione ambientale;
b) effettua la programmazione triennale delle attività in materia di informazione ed educazione ambientale e alla sostenibilità e ne dà attuazione annualmente, in base alla disponibilità finanziaria.”.
4. Dopo la lettera c) del punto 7 dell’allegato A della l.r. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la seguente “c bis) supporto operativo al centro regionale di educazione ambientale (CREA)”.